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3.3.1 sistema giudiziario: ricorsi diretti - ricorso per annullamento…
3.3.1
sistema giudiziario:
ricorsi diretti - ricorso per annullamento
corte di giustizia
: per ricorsi stati
tribunale
: per riscorsi individui
atti impugnabili
in generale: atti che producono effetti giuridici su terzi
atti legislativi
atti cpnsiglio, commissione, BCE, parlamento, consiglio europeo
no raccomandazioni e pareri
principio di completezza del sistema
anche atti politici, se effetti verso terzi
vizi annullamento
incompetenza
violazione forme sostanziali
violazione trattati
sviamento di potere
soggetti legittimati a ricorso
ricorrenti privilegiati
(no interesse ad agire)
stati membri, parlamento, consiglio, commissione
Solo per proprie prerogative
Corte dei conti, BCE, cmitato regioni
individui
interesse ad agire
atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente
(
decisioni provvedimentali
)
atti regolamentari
che la riguardano direttamente in
assenza di atti di esecuzione
criterio sostanzialista
vale sostanza atto, no nome iuris (ex. regolamento che si rivolge verso individuo)
=> non solo atti provvedimentali, ma anche quelli generali se pregiudica posizione soggettiva
atti regolamentari
: atti non legislativi (corte giustizia su lavori preparatori)
assenza atti di esecuzione
NO impugnazione atti che hanno incidenza diretta, ma prevedono atto di esecuzione
procedimento
termine: 2 mesi
da pubblicazione atto, da notifica atto, da quando si ha avuto conoscenza
ricorso motivato
sia x ricevibilità che x merito
prima si decide su ricevibilità, dopo su merito
atto nullo o non avvenuto
invalidità ex tunc
263 TFUE: impugnazione diretta atti UE