i consorzi di bonifica e ripartizione delle spese consortili

normativa essenziale

i consorzi per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica sono costituiti per Decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio

la legge sulla bonifica integrale

i consorzi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dal Regio Decreto n°215 del 13 febbraio 1933 e successive modifiche

prevede due tipologie di opere:

opere di bonifica, che si eseguono in base ad un piano generale

opere di trasformazione fondiaria, che si compiono a favore di più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica

i comprensori di bonifica, così definiti dal RD n°215/1933, sono di due categorie:

1) appartengono alla prima categoria quelli di grande importanza, in quanto necessari ai fini generali della bonifica, sono:

opere di difesa delle acque

opere di provvista e utilizzo delle acque per scopi agricoli

opere di risanamento e sistemazione idraulico - agrarie delle pendici

cabine di trasformazione e linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica

opere di rimboschimento e ricostruzione di boschi deterioti

2) appartengono alla seconda categoria quelli di minor importanza, in quanto non necessari ai fini generali della bonifica, sono:

opere stradali, edilizie o di altra natura che sono di interesse a più proprietari

riunione di più appezzamenti, anche se appartamenti a diversi proprietari, in convenienti unità fondiarie

utilizzazione delle acque per scopi irrigui

ogni genere di miglioramento a vantaggio di più propietari

i consorzi volontari fra agricoli possono essere costituiti per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di trasformazione fondiaria, quando le opere sono comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica

questi consorzi sono considerati persone giuridiche private, possono essere comunque considerate persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per particolare importanza delle funzioni ai fini dell'incremento di produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa competente

il decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006

una normativa più recente inerente alle bonifiche è rappresentata del Dlgs n°152/2006 "Norme in materia ambientale" che ha lo scopo di assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo mediante il risanamento idrogeologico del territorio e la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico che costituiscono un rischio alla sicurezza delle persone e delle cose

gli enti che concorrono alla realizzazione di queste attività sono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e isolane ed infine i consorzi di bonifica e di irrigazione

le attività conoscitive, di pianificazione, programmazione e attuazione previste dalla legge hanno le seguenti quattro (4) finalità:

la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, delle zone umide

la moderazione delle piene mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, per la difesa dalle inondazionie dagli allagamenti

la sistemazione, la conservazione, e il recupero del suolo nei bacini idrografici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica

la difesa ed il consolidamento di versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitanti e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto

ai fini dell'applicazione della legge l'intero territorio nazionale è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

1) Alpi orientali; 2) Padano; 3) Appennino settentrionale; 4) Serchio; 5) Appennino centrale; 6) Appennino meridionale; 7) Sardegna; 8) Sicilia.

i suddetti distretti idrografici sono suddivisi in bacini idrografici

i consorzi

con il contratto di consorzio più imprenditori, con/o senza ausilio dell'ente pubblico, istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e/o svolgimento di determinate fasi delle relative imprese.

i consorzi perseguono le finalità della legislazione specifica, distinguiamo in questo caso:

consorzi di bonifica

consorzi di trasformazione fondiari

i consorzi di bonifica, costituiti dall'autorità centrale o dalle Regioni, sono persone giuridiche pubbliche

in questo caso l'approvazione di un consorzio di bonifica ha valore di dichiarazione di opere di pubblica utiltà

i consorzi bonifica, costituiti per iniziativa privata, sono persone giuridiche private

nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di trasformazione fondiaria comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica

questi consorzi sono persone giuridiche private quando interessano un ridotto territorio, sono persone giuridiche pubbliche quando interessano una vasta estensione territoriale oppure per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale

lo statuto e gli organi del consorzio

i consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci col voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresenta almeno un quarto della superficie del comprensorio

se in prima convocazione non si raggiunge la maggioranza, la delibera può essere valida se in seconda convocazione si ha col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

l'approvazione dello statuto compete al Ministero per le politiche agricole e forestali o alle Regioni per le opere di loro competenza

gli organi del consorzio sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti

il finanziamento delle opere di bonifica

le opere di bonifica di competenza dello Stato possono essere a totale o parziale carico dell'ente pubblico; per la parte di spesa che non è a carico dello stato, devono contribuire i proprietari dei beni immobili che ne traggono beneficio

le opere di bonifica appartengono al demanio dello stato e delle regioni

i proprietari sono poi obbligati a eseguire, in conformità al piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano di interesse comune

sono interamente a carico dei proprietari degli immobili le spese di manutenzione ed esercizio