Come abbiamo detto sto processo is ocnsacra con Lisbona che lo mette all articolo 12. i poteri attribuiti ai parlamenti sono:
in primo massimo luogo relativi al diritto di informazione.
con lisbona cambia la prospettiva, che in realta si era gia delineata nel 2004, ma poi lisbona lo consacra definitivamente addirittura ampliandolo. tutto l articolo 12,(è lungo) ruota intorno a questi diritti di informazione, questi passano attraverso un obbligo da parte delle istituzione europee della trasmissione di tuta la documentazione in possesso delle istituzioni delle unione verso i parlamenti. per documentazione (libri bianchi programmi legislativi libri verdi, eccetera.)
cosa cambia rispetto a prima? anche prima arrivava, ma era sempre filtrata dal governo. lisbona stabilisce questio criterio importante della trasmissione diretta, dall'altro rimane sempre il canale governativo, in quanto trasmette anche lui, ma spesso e volentueri oltre alla trasmissione di un atto, il governo fornisce anche documentazione propria, con memorandum elaborati da esso con cui specifica la posizione che intende assumere. quindi chiaramente è un altro tipo di circuito.
lisbona introduce anche la regola delle 8 settimane (nel protocollo numero 1 annesso al trattato) attribuendo ste 8 settimane per svolgere questo controllo. il controllo è su tutto,
altro elemento introdotto da lisbona nel protocollo 1 e poi definito nel protocollo 2 è quello relativo alla possibilità dei parlaneit di svolgere un controllo anche su principio di sussidiarietà che non è una cosa nuova, è gia stato introdotto per prassi, e quindi la possibilità dei parlamenti di esprimere dei pareri motivati sulla violazione o meno del principio di sussidiarietà.
si è introdotto il meccanismo di Early Warning System o Mechanism (che ha fallito)
diciamo che quando finora abbiamo parlamto del controllo, esso mira a creare le basi per un rapporto stretto tra singolo paramento e rispettivo governo. con introduzione dell EWS operata dal protocollo 2 di lisbona, si consente ai parlamenti dnazionali, al raggiungimento di un determinato quorum di pareri motivati sulla violazione dle principio di sussidiarietà, di far scattare sto meccanismo che obbliga la commissione europea, (cartellino giallo) a ritirare il progetto, a modificarlo motivandolo oppure lo puo fare lo stesso a priori... lol
sto EWS scatta qualora i pareri negativi rappresentino 1/3 dei parlamenti nazionali (1/4 se riguarda liberta o sicurezza). sto meccanismo è solo per il principio di sussidiarietà.
cartellino giallo comporta ben poco, la commissione puo ritirarlo o proseguire lo stesso.
cartellino arancione (mai scattato): puo scattare in caso di procedura legisltiva ordinaria, qualora la maggioranza semplice di voti attribuiti ai parlamenti nazionali invochi la violazione del principio di sussidiearietà su una propossta legislativa, e nel caso in cui la commissione decide di mantenrela, la decisione viene rimandata al legislatore ordinario (palrmaneto europeo e consiglio dell'UE,) che si pronunciano in prima lettura sulla violazione del principio di sussidiarietà. a questo punto se il legislatovre (consiglio e parlamento euroepo) ritiene che la proposta di egge non sia compativile con il principio si sussidiarietà puo respingere questa proposta con una maggioranza del 55% del consiglio dell'UE o a maggiorazna dei voti espressi dal parlamento europeo.
nonostante il fallimento, ce comunque stato un raccordo tra i parlamenti, ed ha avuto successo la diplomazia parlamentare. (nel 2012 si ottenne il ritiro di un regolamento per la diplomazia parlamentare portata avanti dal parlaemnto danese)
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