dottrina degli impedimenti dal sec. XI: suddivisione in quelli che comportavano sanzioni religiose (impedienti: fidanzamento con altro, celebrazione nei periodi non ammessi, omicidio della prima moglie, incesto, rapimento della sposa o della fidanzata di un altro) e quelli che rendevano nullo il matrimonio ab origine (dirimenti: età, impotenza precedente al matrimonio e non nota al coniuge, voti religiosi, ordine dei vescovi e alto clero, precedente matrimonio, differenza di religione, parentela anche adottiva e spirituale, precedente fidanzamento. adulterio se si è ucciso il coniuge ingannato) → a partire dagli ultimi anni dell'XI sec. la Chiesa iniziò ad essere molto rigorosa sulla verifica degli impedimenti e il vescovo poteva intervenire d'ufficio