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PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA (POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA…
PROCEDURA
LEGISLATIVA
ORDINARIA
POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA
attribuito alla
COMMISSIONE
Potere di
iniziativa dell'iniziativa
PE può richiedere alla Commissione di presentare
adeguate proposte su determinate questioni
Proposta della Commissione può essere sollecitata
anche da parte dei cittadini
dell'Unione previa richiesta di
un milione
di individui che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri
Il Consiglio può richiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni
PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
affine alla
procedura di codecisione
PRIMA LETTURA
La Commissione presenta una proposta al PE e al Consiglio
Il PE adotta la sua posizione e la trasmette al Consiglio
Il Consiglio approva la posizione del PE:
l'atto è adottato
Se il Consiglio non approva la posizione del PE adotta la sua diversa posizione e la trasmette al PE informandolo dei motivi che lo hanno indotto a formalizzare una differente posizione
SECONDA LETTURA
Il PE
entro 3 mesi
da tali comunicazioni
approva
la lettura trasmessa dal Consiglio
o non si esprime
Atto
adottato
nella formulazione proposta dal Consiglio con contestuale conclusione della procedura
Il PE respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a
maggioranza
dei membri che lo compongono
Atto proposto si considera
non adottato
e la procedura si conclude anche senza l'adozione dell'atto
Il PE propone EMENDAMENTI alla posizione del Consiglio.
Testo emendato comunicato al Consiglio ed alla Commissione che formula un parere sugli emendamenti
Nel termine di ulteriori tre mesi da tale comunicazione il Consiglio
Non approva
tutti gli emendamenti
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del PE, convoca entro sei settimane il
comitato di conciliazione
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Approva
tutti gli emendamenti
Testo
adottato
e la procedura si conclude