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Le Fonti del Diritto (., .), 2°Fonti primarie: Leggi, Decreti legge,…
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2°Fonti primarie: Leggi, Decreti legge, Decreti legislativi, Leggi regionali, regolamenti comunitari
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Sono strutturate in forma piramidale: 1° Costituzione e Leggi Costituzionali 2° Fonti primarie 3° Fonti secondarie 4° Fonti non scritte
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Le Fonti hanno tre principi: Principio di gerarchia, Principio cronologico, Principio di specialità
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Principio cronologico: in base al quale la norma emanata succesivamente prevale su quella precedente.
Principio di specialità: si applica quando una norma si predenta come speciale rispetto ad una norma generale
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Decreti Legge: L'art. 77 della Costituzione riconosce al governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, la possibilità di emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, entro 60 giorni se non è stata convertita in legge dalla camera.
Decreti Legislativi: Sono provvedimenti normativi del governo, possono essere emanati soltanto dopo che una apposita legge delega emanata del parlamento abbia indicato al governo i principi e criteri direttivi da seguire, la materia da regolamentare è un termine ben definito.
Leggi Regionali: Le regioni possono emanare norme, efficaci esclusivamente nel loro territorio, in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato secondo il citato articolo costituzionale.
Si tratta di una norma non scritta: Affinché ciò avvenga è necessario che
-che una moltitudine di cittadini tenga un comportamento che ritiene conforme ad una norma giuridica ( che però non esiste)
-che tale comportamento si ripeta nel tempo
-che il comportamento stesso non contrasti con alcuna norma giuridica esistente.