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3.6 PRINCIPI GENERALI DEL
RAPPORTO GIURIDICO AMM.IVO
art. 117 Cost. e…
3.6 PRINCIPI GENERALI DEL
RAPPORTO GIURIDICO AMM.IVO
- art. 117 Cost. e art. 1 L 241/90 (richiami ai vincoli europei)
P. sulle FUNZIONI
- art. 5 TUE
- L. COST. 3/2001
- art. 118 Cost.
SUSSIDIARIETÀ
- :FLAG-EU: ᴄᴏᴍᴘᴇᴛᴇɴᴢᴀ ʀᴇsɪᴅᴜᴀʟᴇ ᴅᴇɢʟɪ Sᴛᴀᴛɪ ᴍᴇᴍʙʀɪ
- VERTICALE: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Cᴏᴍᴜɴɪ salvo che, per assicurarne l'ᴇsᴇʀᴄɪᴢɪᴏ ᴜɴɪᴛᴀʀɪᴏ, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sᴜssɪᴅɪᴀʀɪᴇᴛà, ᴅɪғғᴇʀᴇɴᴢɪᴀᴢɪᴏɴᴇ ed ᴀᴅᴇɢᴜᴀᴛᴇᴢᴢᴀ (art. 118 Cost, co.1)
- L delega 59/97 di riordino organico delle funzioni amm.ive (→ DLGS 112/98): anche adeguatezza, differenziazione, efficienza/economicità, responsabilità/unicità amm.e, omogeneità, copertura finanziaria-patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni, autonomia organizzativa-regolamentare
- ORIZZONTALE: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'ᴀᴜᴛᴏɴᴏᴍᴀ ɪɴɪᴢɪᴀᴛɪᴠᴀ ᴅᴇɪ ᴄɪᴛᴛᴀᴅɪɴɪ, singoli e associati, per lo svolgimento di ᴀᴛᴛɪᴠɪᴛà ᴅɪ ɪɴᴛᴇʀᴇssᴇ ɢᴇɴᴇʀᴀʟᴇ, sulla base del principio di sᴜssɪᴅɪᴀʀɪᴇᴛà (art. 118 Cost, co. 4)
PROPORZIONALITÀ
- Proporzionalità nell'allocazione dei poteri tra i vari livelli di governo
- Direttiva servizi 2006/123/CE
-
P. sull'ATTIVITÀ
BUON ANDAMENTO
- Principio sull'attività e organizzazione amministrativa, menzionata dall'art. 97 Cost. e che consiste nella valorizzazione del risultato nell'ambito di un giudizio globale sull'operato dell'amm.ne
- L'ᴀᴍᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴅɪ ʀɪsᴜʟᴛᴀᴛᴏ (vs. amministrazione per atti): un’amministrazione responsabile non solo della legittimità del proprio operato, ma anche dei risultati raggiunti
- Legalità formale ≠ buon andamento (l. 241/90)
- Ciclo delle performance e performance organizzativa
EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITÀ
- EFFICIENZA: quantità di risorse impiegate / risultati ottenuti
- è efficiente l'attività amm.iva che raggiunge un certo livello di performance usando economicamente le risorse a disposizione e scegliendo l'alternativa che produca il massimo risultato col minor impiego di mezzi
- e. ᴛᴇᴄɴɪᴄᴀ/ᴘʀᴏᴅᴜᴛᴛɪᴠᴀ ed e. ᴀʟʟᴏᴄᴀᴛɪᴠᴀ/ɢᴇsᴛɪᴏɴᴀʟᴇ
- EFFICACIA: risultati ottenuti / obiettivi prefissati
- ECONOMICITÀ
- capacità di
- lungo periodo :spiral_calendar_pad:
- di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse :moneybag:
- raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi :bow_and_arrow:
- In materia di servizi pubblici, è il diritto del gestore di svolgere il servizio in maniera imprenditoriale
P. SUL PROVVEDIMENTO
- MOTIVAZIONE delle DECISIONI
(art. 41, co. 2 diritti fondamentali UE)
- SINDACABILITÀ degli ATTI AMM.I
(o AZIONABILITÀ delle S.G.S.): gli atti amm.ivi che ledono diritti soggettivi e interessi legittimi devono essere sempre assoggettati al controllo giurisdizionale del giudice ordinario o amministrativo
P. sul PROCEDIMENTO
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
- Diritto del privato di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale
- Principio dell'ᴏᴘᴇɴ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ
- AMBITI
- Accessibilità totale delle informazioni che riguardano org.zione e attività della PA
- Accessibilità ai documenti amm.ivi
- Accesso civico e il responsabile per la trasparenza
- Amm.e come casa di vetro
CERTEZZA DEL TEMPO DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO / CELERITÀ
- Diritto di ogni privato a che le questioni che lo riguardano sia trattate entro un termine ragionevole e nel rispetto dei termini massimi stabiliti per il procedimento
- Carta dei diritti UE; L 241/90 (un termine max per ciascun tipo di procedimento)
- Obiettivi:
- Tutela degli interessi dei soggetti coinvolti
- Promozione dell'efficienza ed efficacia dell'azione amm.a
GIUSTO PROCEDIMENTO
Principio che consiste nel diritto dei privati di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione di un provvedimento limitativo dei diritti
CONTRADDITTORIO
- Diritto di essere ascoltato prima che nei propri confronti venga adottato un provvedimento individuale pregiudizioso
- Carta dei diritti fondamentali UE
EFFICIENZA
- L'amm.e non può aggravare il procedimento, se non per esigenze straordinarie e motivate imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
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