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PROCEDIMENTO E PROCESSO (PROCESSO PENALE E' STRUMENTALE AL DIRITTO…
PROCEDIMENTO E PROCESSO
PROCESSO PENALE E' STRUMENTALE AL DIRITTO PENALE, INFATTI DEVE ACCERTARE:
SE UNA PERSONA HA COMMESSO UN DETERMINATO FATTO STORICO E SE ESSO COSTITUISCE REATO (nb: non è il fine teorico di ricostruire la Verità)
LA PERSONALITA' DELL'AUTORE cui la pena dev'essere commisurata
LA SPECIES E IL QUANTUM DI PENA DA APPLICARE. E' necessario che sia il giudice a farlo stante la FUNZIONE RIEDUCATIVA della pena (altrimenti basterebbe la PA). Un giudice deve controllare l'evoluzione della personalità anche nel momento esecutivo della pena
DIFFERENZA FRA
PROCEDIMENTO PENALE:
SERIE CRONOLOGICAMENTE ORDINATA DI ATTI DIRETTI ALLA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA PENALE, CIASCUNO DEI QUALI, IN QUANTO VALIDAMENTE COMPIUTO, FA SORGERE IL DOVERE DI PORRE IN ESSERE IL SUCCESSIVO ED E' AL CONTEMPO ESSO STESSO REALIZZATO IN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE POSTO DAL SUO ANTECEDENTE
(CONSO)
Elementi importanti:
Determinata sequenza temporale in cui gli atti devono essere compiuti
Finalità dell'accertamento del fatto illecito e del suo autore (cd. reigiudicanda)
Il compimento di un atto pone in capo ad un altro soggetto il dovere di compierne un altro fino alla decisione definitiva (NB: ciò non vale per procedimenti incidentali -es. applicazione misura coercitiva) che sono diramazioni non facenti parte della sequenza principale
Il procedimento penale comprende INDAGINI, UDIENZA PRELIMINARE, GIUDIZIO
PROCESSO PENALE: SEZIONE DEL PROCEDIMENTO COMPRESA FRA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E LA SENTENZA IRREVOCABILE --> ricomprende solo l'UDIENZA PRELIMINARE e il DIBATTIMENTO. Definizione: SERIE CRONOLOGICAMENTE ORDINATA DI ATTI CHE HA COME ATTO INIZIALE L'AZIONE PENALE
AZIONE PENALE: richiesta diretta al giudice di decidere sull'imputazione. Ex art. 405.1 cpp: esercitata dal PM al momento della richiesta del rinvio a giudizio, rivolta al GUP
La richiesta di rinvio a giudizio contiene l'IMPUTAZIONE: addebito di un determinato fatto storico ad un determinato individuo
DUE CONSEGUENZE
IL GIUDICE E' OBBLIGATO A DECIDERE
VIENE FISSATO IN MANIERA TENDENZIALMENTE IMMUTABILE L'OGGETTO DEL PROCESSO
DIFFERENZA FRA
SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO: NON NE ESISTE UNA DEFINIZIONE NEL CODICE --> TITOLARI DI POTERE DI INIZIATIVA PROCESSUALE (ergo no testimoni e periti) (CHIAVARO)
Elencati nel Libro I: giudice, PM, PG, imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, persona offesa, difensore (molto generoso il cpp)
PARTE: SOGGETTO CHE HA CHIESTO AL GIUDICE UNA DECISIONE IN RELAZIONE ALL'IMPUTAZIONE E COLUI CONTRO AL QUALE DETTA DECISIONE E' RICHIESTA (è legata al concetto di azione)
IMPUTATO E PM (parti necessarie), PARTE CIVILE, resp. civile, ente civilmente obbligato se citato dal pm dopo d.lgs. 231/2001 (parti eventuali)