Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Testimonianza indiretta (2a parte) - Coggle Diagram
Testimonianza indiretta (2a parte)
In via eccezionale
la test indiretta
è utlizzabile
quando esame testimone diretto
risulti impossibile
per morte, infermità
o irreperebilità
art.195, co.3
irreperibilità testimone
presuppone che lo stesso
sia già stato
non solo indivuato
ma anche identificato
presuppone che sia stato impossibile
notificare
la citazione a comparire
al testimone già identificato
il codice permette al Giud
di disporre d'ufficio
la citazione
del testimone diretto
Se non è stata richiesta
da alcuna delle parti
non è obbligato
Valutazione testimonianza indiretta
art.192
osservate condizioni Codice
Giud può utlizzare
ai fini decisione
sia deposizione indiretta
sia quella indiretta
ove assunta
è vietatato assumere deposizioni
su fatti appresi
da pers vincolate
da segreto professionale
o d'ufficio
salvo che queste
abbiano comunque divulgato
tali fatti
art.195, co.6
divieto di tesimonianza indiretta
sulle dich dell'imputato
art.62
comunque rese
in un atto del procedimento
Divieto di natura oggettiva
si riferisce
a chiunque riceva le dichiarazioni
ed ha per oggetto
"dichiarazioni"
cioè espressioni
di contenuto narrativo
rese
"nel corso del procedimento"
1 more item...
riguarda dichirazioni imputato
che abbiano
una valenza di prove
1 more item...
nuovo comma 2,art.62
L.39/2014
divieto test indiretta
si estende alle dichiarazioni
rese dall'imputato
nel corso programmi terapeutici
diretti a ridurre rischio
che questi commetta
delitti sessuali
a danno di minori
da intendersi "nell'ambito"
di fronte a coloro
incaricati di portarlo avanti
psichiatri, ecc
comunque inutilizzabili
ratio
garantire efficacia
trattamento di recupero
inutilizzabilità speciale
e divieto testimonianza indiretta