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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PROVINCE/REGIONI/ COMUNI - Coggle…
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
POTERE LEGISLATIVO
IL PARLAMENTO
LA
FUNZIONE LEGISLATIVA
E' ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE
(art. 70 Cost.)
CAMERA DEI DEPUTATI
PER DIVENIRE LEGGE CIASCUN PROGETTO DI LEGGE DEVE ESSERE APPROVATO, NELL'IDENTICO TESTO, DA ENTRAMBI I RAMI DEL PARLAMENTO
SENATO DELLA REPUBBLICA
IL SISITEMA COSTITUZIONALE ITALIANO SI FONDA SULL'INTERAZIONE E SUL BILANCIAMENTO TRA I VARI POTERI DELLO STATO, PIUTTOSTO CHE UNA LORO RIGIDA DIVISIONE
POTERE ESECUTIVO
IL GOVERNO
DEVE OTTENERE LA FIDUCIA DI CIASCUNA DELLE DUE CAMERE
PUO'
ADOTTARE
ATTI CON FORZA DI LEGGE
(
DECRETI LEGISLATIVI
)
ADOTTARE
ATTI DI SUA INIZIATIVA
IN CASI STRAORDINARI (
DECRETI LEGGE
)
POTERE GIUDIZIARIO
LA MAGISTRATURA
LA
MAGISTRATURA
E' AMMINISTRATA IN NOME DEL POPOLO, E I GIUDICI SONO SOGETTI SOLTANTO ALLA LEGGE (art.101 Cost.)
L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E' TUTELATA DA UN ORGANO DI AUTOGOVERNO IL ...
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FUNZIONE RAPPRESENTATIVA
POTERI SPECIALI: CAPO FORZE ARMATE
CORTE COSTITUZIONALE
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E' ACCENTRATA IN QUESTO ORGANO CHE CONTROLLA LA COMBATIBILITA' DELLE LEGGI CON LA COSTITUZIONE
PROVINCE/REGIONI/ COMUNI
ENTI TERROTORIALI DECENTRATI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA
REGIONI: POTESTA' LEGISLATIVA