Consiglio superiore di sanità
organo tecnico-consultivo
del Min Salute
che se ne avvale
per esaminare, indagare
programmare fatti e politiche
in materia salute pub
igiene e snità
ai sensi art. 4 D.Lgs 266/93
prende in esame
fatti riguardanti
la salute pub
su richiesta Min Salute
propone studio
problemi su igiene/sanità
propone indagini scientifiche
e inchieste
su avvenimenti rilevanti
campo igienico/sanitario
propone all'amm sanitaria
formulazione schemi di norme
e prov
per tutela salute pub
propone formulazione
standards costruttivi
e organizzativi
per edificazione ospedali
ist di cura
altre opere igieniche
esprime pareri obbligatori
in materia di
regolamenti
predisposti da
qualunque amm centrale
che interessino salute pub
convenzioni internazionali
determinazione
dei lav pericolosi
elenchi lavorazioni insalubri
pericolosi, insalubri
delle donne
e dei fanciulli
e norme igieniche del lav
e coloranti nocivi
provvedimenti di coordinamento
e istruzioni obbligatorie
per tutela salute pub
modificazioni elenchi stupefacenti
diniego e revoca registrazione
delle specialità medicinali
servizi diretti a
prevenire/eliminare
danni da emanazioni radioattive
e contaminazioni atmosferiche
non di competenza
della ASL
domande di attestati
di privativa industriale
per innovazioni e scoperte
concernenti generi commestibili
pareri facoltativi
su richiesta del Min
composizione e funzionamento
DM 342/2003
Comitato di presidenza
Assemblea gen
5 sezioni
segretariato generale
50 componenti
non di diritto
tra doc universitari
dirigenti SSN
soggetti particolarmente qualificati
nelle materie del Consiglio
nei limiti di 2 unità
appartenenti alla magistratura
ord/amm/cont
e componenti di diritto
nominati con DM
o Avv dello Stato
dirigenti 1a fascia
preposti ai dipartimenti
e alle Dir gen
del Min Salute
Pres ISS
Pres ISPESL
Dir Agenzia serv san reg
Fanno parte del Consiglio, inoltre
Dir Gen AIFA
Pres Comitato scient permanente
del CCM
Pres FNOMCeO
Pres Ord Farmacisti
Pres Ordine infermieri
Pres Ordine ostetriche
Pres Ordine psicologi
Pres ordine veterinari
Pres Ordine tecnici radiologia medica
i componenti non di diritto
durano in carica 3 anni
rinnovabili
decadono automaticamente
a seguito di dimissioni
o dopo 3 assenze consecutive
In tali casi il Min
con decr
nomina i componenti
che subentrano