< Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo (= un altro), denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.> Art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio, modificato da una sentenza della Corte di Cassazione.