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FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA, PROCEDURA ORDINARIA:, PROCEDURA SPECIALE: …
FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA
La Funzione legislativa ordinaria è la produzione di leggi ordinarie.
Le 5 fasi del procedimento legislativo sono:
INIZIATIVA LEGISLATIVA
La fase dell'iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) consiste nella presentazione di una proposta di legge a una delle camere.
Deve contenere:
testo di legge
, diviso in articoli
relazione
in cui devono essere spiegati il contenuto e gli obiettivi del provvedimento legislativo
E' riconosciuta al governo a ogni deputato o senatore e le loro proposte di legge sono quelle più importanti.
Anche ad altri enti o organi (consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, popolo, consigli regionali e comuni) indicati dalla legge costituzionale.
Può essere esercitata anche dal popolo, con una proposta di legge firmata da almeno 50.000 elettori.
E' riconosciuta anche al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ma non l'ha mai esercitata.
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
Può avvenire secondo una procedura
ordinaria
o
speciale
.
1) La proposta di legge viene affidata alla
commissione referente
, che esamina il progetto di legge propone le modifiche e le scrive in una relazione, destinata alla Camera.
2) L'assemblea devi discutere la proposta di legge e i singoli articoli, che vengono votati e possono essere respinti, e possono presentare anche alcuni emendamenti.
Infine la Camera procede alla votazione finale e avviene la trasmissione all'altra camera che può seguire una delle due procedure.
La proposta di legge viene assegnata alla
commissione deliberante
, essa approva o respinge senza il passaggio alla Camera, si occupa di tutto l'iter legislativo.
E' formata da pochi deputati o senatori, prima dell'approvazione definitiva può esserci una richiesta dal governo o da alcuni parlamentari.
Un altro procedimento è assegnato alla
commissione redigente
che esamina il progetto di legge, avviene la discussione e la votazione degli articoli, poi passa per la Camera e avviene la dichiarazione di voto e la votazione finale.
PROMULGAZIONE
La promulgazione è la dichiarazione solenne da parte del Capo dello Stato
In fondo alla legge viene inserita la
clausola esecutiva
, la data e la firma del capo dello Stato.
Deve essere eseguita entro 1 mese dall’approvazione
Può esercitare il
veto sospensivo
cioè sospende la promulgazione e rinvia le leggi in Parlamento se sostiene che la legge è illegittima o inopportuna.
PUBBLICAZIONE
La legge viene inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
ENTRATA IN VIGORE
La Legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione e diventa obbligatoria per tutti.
PROCEDURA ORDINARIA:
PROCEDURA SPECIALE: