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EFFICACIA DEL CONTRATTO - Coggle Diagram
EFFICACIA DEL CONTRATTO
DEF. l'insieme delle conseguenze giuridiche derivanti dal contratto
art. 1372 cc il contratto forza di legge tra le parti
irrilevante pentimento di una parte
impossibile apporre modifiche unilaterali
obbligo adempiere obbligazioni assunte
tipo effetto
modificativo
estintivo
costitutivo
ad effetti reali
consenso traslativo: si verifica solo con la volontà delle parti senza consegna del bene, si puo derogare
ad effetti obbligatori
art, 1372 non puo produrre effetti rispetto a terzi
mai nel caso sfavorevole, sfera giuridica altrui intangibile
si se favorevole solo se il terzo non rinuncia
promessa del fatto terzo
un soggetto promette ad un altro che un terzo assumerà una determinata obbligazione o compirà un fatto
il promittente indennizza la controparte se il terzo non adempie alla promessa
dichiarazione di accettazione da parte del terzo non costituisce elemento essenziale di perfezionamento del contratto
dichiarazione di rifiuto, nel caso di rifiuto la prestazione resta a beneficio dello stipulante
il terzo acquista il diritto di ricevere la prestazione, ma non la titolarità del rapporto contrattuale
prestazione dopo morte stipulante
stipulante può revocare con testamento
ipotesi premorienza del terzo succede l'erede del terzo salvo revoca dello stipulante
rescissione del contratto
stato di pericolo
pericolo attuale di danno grave alla persona
noto alla controparte
causa per conclusione del contratto
contratto stipulato condizioni inique
stato di bisogno
sproporzione delle prestazioni una doppio dell'altra
consiste in una condizione di carenza di mezzi patrimoniali o altro di cui una parte ne approfitta
puo essere chiesta solo dalla parte danneggiata
prescizione di 1 anno dalla stipula
pronuncia con sentenza costitutiva ex tunc, possibilità di ripetizione e di risarcimento danno
non pregiudica diritti acquisiti da terzi