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Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti - Coggle Diagram
Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti
Per rafforzare gli interventi
in tema di monitoraggio spesa
del settore sanitario
accelerare il processo automazione spesa
e migliorare i servizi
per i cittadini
e le PA
è istituita
nell'ambito del sistema informativo
realizzato dal MEF
Anagrafe nazione degli assistiti
ANA
realizzata dal Mef
in accordo con Min Salute
in relazione specifiche esigenze
di monitoraggio
dei LEA
livelli essenziali di assistenza
subentra alle anagrafi
e agli elenchi degli assistiti
tenuti dalle singole ASL
che mantengono titolarità
dati di propria competenza
e ne assicurano aggiornamento
assicura alla singola ASL
disponibilità dati/strumenti
svolgimento compiti propria competenza
e garantisce accesso ai dati
in essa contenuti
da parte delle PA
Con il subentro dell’ANA
ASL cessa di fornire
ai cittadini
il libretto sanitario personale
è facolta dei cittadini
di accedere in rete
ai propri dati
contenuti nell'ANA
o di richiedere all'ASL
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in caso trasferimento
della residenza del cittadino
ANA ne dà immediata comunicazione
in modalità telematica
alle ASL interessate
La nuova ASL provvede
alla presa in carico del cittadino
e aggiornamento dati di propria competenza
assicura al nuovo sistema informativo naz
realizzato dal Min Salute
accesso ai dati
e la disponibilità degli strumenti
funzionali a garantire
appropriatezza ed efficacia
delle prestazioni di cura
entro il 30 giugno 2014
con decr Pres CdM sono stabiliti
a) i contenuti dell’ANA
tra cui
scelta medico generale
pediatra
codice esenzione e domicilio
b) il piano per graduale subentro dell’ANA
c) garanzie e misure di sicurezza
criteri per interoperabilità ANA
con le altre banche dati
di rilevanza naz/reg
modalità di cooperazione
con banche dati già costituite
nel rispetto normativa Privacy