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Art. 60. Base di dati di interesse nazionale - Coggle Diagram
Art. 60. Base di dati di interesse nazionale
insieme delle info
raccolte e gestite digitalmente
dalle PA
omogenee per tipologia
e contenuto
la cui conoscenza è rilevante
per le altre PA
anche solo per fini statistici
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati
un sistema informativo unitario
che tiene conto
dei diversi livelli istituzionali e territoriali
e garantisce
allineamento delle informazioni
e l'accesso alle medesime
da parte delle PA interessate
caratteristiche minime
di sicurezza, accessibilità
interoperabilità
realizzati e aggiornati
secondo regole tecniche
art.71
e secondo le regole
del Sistema Statistico Nazionale
d.lgs. 322/1989
2bis. Le PA responsabili di basi
consentono il pieno utilizzo delle info
ai soggetti art.2, co.2
secondo standard
e criteri di sicurezza e di gestione
definiti nelle Linee guida
2-ter. Le PA responsabili delle basi
definiscono e pubblicano
i piani di aggiornamento
dei servizi
per utilizzo
delle medesime basi
3-bis. In sede di prima applicazione
sono individuate
le seguenti basi
a) repertorio naz dati territoriali
b) anagrafe naz popolazione residente
c) banca dati naz contratti pubblici
di cui art 62bis
d) casellario giudiziale
e) registro delle imprese
f) archivi automatizzati in materia di immigrazione/asilo
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3-ter. AgID, tenuto conto
esigenze delle PA
e degli obblighi UE
individua e pubblica
elenco delle basi
Agli oneri finanziari
si provvede
con il fondo di finanziamento
per i progetti strategici
del settore informatico