Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
RISARCIMENTO DANNO art. 1223 cc - Coggle Diagram
RISARCIMENTO DANNO art. 1223 cc
Reintegrazione di un pregiudizio subito dal danneggiato quale conseguenza di un comportamento antigiuridico o di fatto illecito ( resp. aquiliana)
art. 1223 cc deve comprendere sia la perdita che il mancato guadagno
danno emergente
: diminuzione del patrimonio del creditore
lucro cessante
: mancato incremento patrimoniale del creditore
danno interesse positivo:
lesione dell'interesse all'esecuzione del contratto, risarcito sia danno emergente che lucro cessante
danno da interessa negativo:
non essere coinvolti nelle trattative per la stipula contratto
la chance: buona probabilità di riuscita
lucro cessante: perdita di un mancato guadagno, occasione persa
danno emergente: bene giuridico già presente nel patrimonio, perdita della possibilità di realizzare un occasione
Compensatio lucri cum dammo
eventuali effetti vantaggiosi per il creditore derivanti dall'inadempimento
le ripercussioni patrimoniali devono essere conseguenze dirette ed immediate dell'evento dannoso
art. 1224 cc danno nelle obbligazioni pecuniarie
dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali
art. 1223 cc causalità: necessario acceertare un rapporto causalità tra danno e conseguenza
causalità di fatto: rapporto eziologico - condotta - evento
causalità giuridica: rapporto tra evento lesivo e conseguenze pregiudizievoli
limiti alla risarcibilità
art. 1227 cc concorso di colpa del creditore
il danno diminuito in proporzione alla colta del creditore
escluso il risarcimento se il creditore avrebbe potuto usare l'ordinaria diligenza
art. 1225 cc prevedibilità del danno:
clausole esclusione e limitazione responsabilità
art. 1229 cc sancisce ne sancisce la nullità
non sono valide esclusione colpa grave o dolo
valide solo per colpa lieve
clausola penale art. 1382 cc
clausola concordata preventivamente a prescindere dalla prova del danno subito