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Modifiche del rapporto obbligatorio - Coggle Diagram
Modifiche del rapporto obbligatorio
1) lato attivo
:indifferente al debitore
d) per successione
b) cessione del credito art. 1260 cc
sia gratuito che oneroso senza consenso debitore
tranne nei casi
strettamente personale
vietato dalla legge
accordo tra le parti
il credito è ceduto con tutti gli accessori
cessione gratuito
il cedente non è tenuto a garantire il credito
cessione a titolo oneroso
il cedente garantisce l'esistenza del credito
pro soluto
il rischio dinsolvenza passa al cessionario
pro solvendo
in rischio di insolvenza resta al cedente
se ceduto a piu persone prevale quella notificata per prima al debitore
a) surrogazione
per volonta del creditore 1201 cc
il creditore riceve pagamento da un terzo lo surroga nei diritti
per volontà del debitore 1202 cc
il debitore preso mutuo surroga il mutuante nei confronti creditore
legale 1203 cc
a prescindere dalla volontà del creditore e del debitore
c) delegazione attiva
accordo trilaterale: il creditore autorizza un terzo a rendersi destinatario della promessa del debitore
il rapporto puo subire modifiche sia da parte del creditore che del debitore senza comportare l'estinzione del vincolo
2) lato passivo
: solo con consenso del debitore
B) delegazione passiva
art. 1268 cc
debitore ordina a terzo di estinguere l'obbligazione
spesso il debitore è creditore del terzo
rapporto di provvista
: debitore -> delegato (terzo)
delegazione allo scoperto
: se non cè rapporto di provvista
rapporto di valuta:
debitore -> creditore
delegazione promissoria
1268 cc: il debitore assegna al creditore un altro debitore
cumulativa se il primo debitore non è liberato dal debito - via sussidiaria
liberatoria se il creditore lo libera espressamente
delegazione di pagament
o art. 1269 cc
delegazione titolata o astratta
; se il delegato fa riferimento al rapporto di valuta o di provvista
C)
espromissione
art. 1272 cc
il terzo (espromittente) assume l'obbligazione spontaneamente verso il creditore( espromissario) senza delega dal debitore (espromesso)
cumulativa o liberatoria
A) l
'accollo art. 1273 cc
accordo tra debitore (accollato) con terzo (accollnte) per assume
re debito anche futuro nei confronti del creditore (accollatario)
esterno
: vero contratto a favore di terzi , creditore aderisce
liberatorio
cumulativo
interno:
contratto bilaterale escluso creditore
3) Modifiche oggettive
surrogazione reale: l'oggetto viene sostituito con un altro nei casi:
art. 1259 cc impossibilità sopravvenuta
art. 2742 cc cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sia perita
art. 1017 cc perimento per colpa o dolo di terzi della cosa in cui insiste il diritto reale