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IL LAVORO - Coggle Diagram
IL LAVORO
PRINCIPI FONDAMENTALI
ARTICOLO 4
la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che contribuisca al progresso materiale o spirituale della società
L'articolo 4 stabilisce che il lavoro oltre ad essere un diritto, è un dovere: ogni cittadino si deve impegnare secondo le proprie possibilità ad aiutare la comunità concorrendo al progresso in qualunque ambito, della società.
ARTICOLO 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Popolo
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Repubblica,significa "cosa di tutti"
Lavoro
La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, il quale è un diritto innrgabile di tutti.
Il lavoro non è solo un diritto, ma è il nostro fine, il modo in cui noi vogliamo definirci.
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Costituzione
I principi fondamentali della Costituzione sono i primi 12 articoli, i quali hanno il compito di essere le fondamenta alla base dei valori ideali della nostra società.
Essi non possono essere oggetto di modifica.
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il popolo è ciò che caratterizza uno stato, senza di esso non ci sarebbe nè democrazia neè lavoro.
Onuno di noi deve essere uguale all'altro.
ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Afferma che lo Stato non deve in modo alcuno ostacolare i propri cittadini, garantendo ad essi tutti i diritti inviolabili senza interesse alla categoria sociale o al lavoro a cui il singolo individuo appartiene.
NELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. I
l lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi
ARTICOLO 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
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ARTICOLO 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
ARTICOLO 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
ARTICOLO 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.