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Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati - Coggle Diagram
Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati
Il certificato qualificato
deve essere
a cura certificatore
a) revocato
in caso cessazione attività certificatore
b) revocato o sospeso
in esecuzione
di un provvedimento autorità
c) revocato o sospeso
a seguito di richiesta
del titolare
o del terzo
dal quale derivano
poteri titolare
d) revocato o sospeso
in presenza cause limitative
della capacità del titolare
o di abusi
o falsificazioni
anche nei casi previsti
art. 71
per violazione regole tecniche
qualunque ne sia la causa
ha effetto da
momento pubblicazione lista
che lo contiene
Il momento pubblicazione
deve essere attestato
mediante
adeguato riferimento temporale
modalità
regole tecniche
art. 71