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garanzia per difformità e vizi dell'opera - Coggle Diagram
garanzia per difformità e vizi dell'opera
art. 1667 c.c.
appaltatore
senza bisogno
alcuna specifica pattuizione negoziale
è tenuto alla garanzia
per le difformità
e i vizi dell'opera
difformità
discordanze/variazioni opera
rispetto
pattuizioni contrattuali
vizi
difetti strutturali opera
o mancanza qualità
appaltatore risponde
anche quando
questi errori discendano
dall'altrui progettazione
e questi non abbia denunciato
i vizi
al committente
non appena scoperti
Giurisprudenza di legittimità
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esclusione legale garanzia
art. 1667 c.c.
la garanzia non è dovuta
se il committente
ha accettato opera
e le difformità
o i vizi
erano da lui conosciuti
o erano conoscibili
2 more items...
termini e condizioni opera
art. 1667, co.2
il committente deve
a pena di decadenza
denunziare all'appaltatore
le difformità o i vizi
entro 60 giorni
dalla scoperta
la denuncia non è necessaria
se appaltatore
ha riconosciuto le difformità
o i vizi
o se li ha occultati
in qualsiasi modo
anche per facta concludentia
ove il riconoscimento
sia accompagnato
dall'assunzione
obbligo eliminare vizio
quest'ultimo dà vita
ad un'obbligazione autonoma
non soggetta ai termini
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prescrizione azione
art. 1667 co. 3
azione contro appaltatore
si prescrive
in 2 anni
dal giorno
consegna opera
effetti garanzia
committente può chiedere
che difformità/vizi
siano eliminati
a spese appaltatore
oppure
che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito
salvo risarcimento danno
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se difformità/vizi opera
sono tali da renderla
inadatta alla sua destinazione
committente può chiedere
risoluzione contratto
anche in caso
di subappalto
art. 1670 c.c.
appaltatore deve
per agire in regresso
nei confronti subappaltatori
comunicare ad essi
la denunzia
entro 60 gg
dal ricevimento
a pena decadenza
ferma la garanzia
committente ha diritto
risarcimento danni
in caso colpa appaltatore
disciplina resp contrattuale