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Art. 50. Disponibilità dei dati delle PA - Coggle Diagram
Art. 50. Disponibilità dei dati delle PA
I dati delle PA
sono formati, raccolti
conservati, resi disponibili
e accessibili
con l’uso delle tecnologie ICT
che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione
alle condizioni fissate
dall'ordinamento
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restano salvi
i limiti conoscibilità dati
previsti da leggi e regolamenti
le norme privacy
rispetto normativa comunitaria
in materia riutilizzo info
del settore pubblico
Qualunque dato trattato da una PA
è reso
accessibile e fruibile
alle altre amm
qunado utilizzazione dato
sia necessaria
per svolgimento compiti istituzionali
dell'amm richiedente
senza oneri a carico di quest'ultima
1 more item...
2bis. Le PA, nell'ambito proprie funz istituzionali
procedono all’analisi
dei propri dati
anche in combinazione
con quelli detenuti
da altri soggetti
di cui art.2,co.2
La predetta attività si svolge
secondo modalità individuate
dall'Agid
con le Linee guida
3-bis. Il trasferimento di un dato
da un sistema informativo
ad un altro
non modifica
titolarità del dato