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Art. 47. Trasmissione dei documenti tra PA - Coggle Diagram
Art. 47. Trasmissione dei documenti tra PA
Le comunicazioni tra PA
avvengono tramite posta elettronica
o in cooperazione applicativa
sono valide ai fini
del procedimento amm
verificata provenienza
il doc può essere reso disponibile
previa comunicazione
delle modalità accesso telematico
allo stesso
1bis. inosservanza comma 1
resp dirigenziale, disciplinare
erariale
Ai fini verifica provenienza comunicazioni
sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale
o altra firma elettr qualificata
b) ovvero dotate segnatura di protocollo
c) o è cmq possibile accertarne
la provenienza
Esclusa trasmissione via fax
d) o trasmesse attraverso
sistemi di posta elettronica certificata
soggetti art. 2, co. 2, lett. a) e b)
provvedono ad istituire e pubblicare
nell’Indice dei domicili digitali
delle PA e dei gestori pub servizi
almeno 1 casella di posta elettr certificata
per ciascun registro di protocollo
Le PA utilizzano
per le comunicazioni
tra amministrazione e dipendenti
la posta elettronica
o altri strumenti informatici
nel rispetto norme trattamento dati
e previa informativa agli interessati
in merito al grado di riservatezza
degli strumenti utilizzati