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società in nome collettivo (s.n.c.) - Coggle Diagram
società in nome collettivo (s.n.c.)
è una società di persone e parte della sua disciplina è uguale a quella della s.s.
la s.n.c. può svolgere sia un attività commerciale sia non commerciale
in caso svolga un'attività commerciale la società è soggetta agli obblighi previsti per l'imprenditore commerciale
costituzione
il c.c. stabilisce determinate regole per l'atto costitutivo della s.n.c. indicate nell'art. 2295 c.c.
l'atto deve essere stipulato per iscritto (atto pubblico/scrittura privata autenticata) per l'iscrizione nel registro delle imprese
la modifica dell'atto avviene con il consenso di tutti i soci salvo patto contrario
La ragione sociale è il nome della s.n.c. che la identifica nei rapporti coi terzi. Questo non può essere un nome di pura fantasia (deve contenere il nome di 1 o + soci con indicazione rapporto sociale)
art. 2301 c.c. il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente
autonomia patrimoniale
= s.s. ma in caso di un creditore sociale questo prima deve escutere il patrimonio della società e, solo se prova di essere rimasto insoddisfatto, in un secondo tempo potrà pretendere il pagamento da parte del singolo socio
creditore particolare del socio = s.s. ma non può chiedere la liquidazione della quota al socio debitore
amministrazione=s.s.
rappresentanza=s.s. ma si può stabilire che solo alcuni soci amministratori abbaino la rappresentanza
scioglimento
può sciogliersi anche per fallimento
la s.n.c. irregolare
si ha quando l'atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese
sia creditore sociale sia particolare = s.s.
può essere regolarizzata con iscrizione nel registro imprese