IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PdR emana degli atti presidenziali che assumono la forma di decreti del Presidente della Repubblica (d.p.r.)

ATTI SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI
Sono provvedimenti di competenza esclusiva e autonoma del PdR e controfirmati dal Governo

ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI
Sono provvedimenti che il PdR emana su iniziativa e con il consenso del Governo e che il PdR si limita a controfirmare

Il PdR, non ricoprendo una funzione specifica, la Costituzione indica che può svolgere una serie di attività nell'ambito di tutti e 3 i poteri dello Stato

POTERE LEGISLATIVO

POTERE ESECUTIVO

POTERE GIUDIZIARIO

indizione delle elezioni delle nuove Camere con fissazione della prima riunione

convocazione straordinaria delle Camere e lo scioglimento anticipato di una o entrambe, dopo aver sentito i loro Presidenti (NON LO PUO' FARE NEL SEMESTRE BIANCO = ultimi 6 mesi del mandato presidenziale)

promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti avanti valore di legge e dei regolamenti

nomina di 5 senatori a vita

invio di messaggi formali alle Camere su questioni di interesse generale

indizione del referendum popolare

nomina del Presidente del Consiglio e dei singoli ministri

autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi e dell'emanazione degli atti normativi del Governo

nomina dei funzionari pubblici ed emanazione di atti amministrativi

ratifica dei trattati internazionali e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento

il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa

presidenza del Consiglio superiore della magistratura

nomina di 5 giudici della Corte costituzionale

concessione della grazia (provvedimento individuale di clemenza)
commutazione delle pene nei confronti delle persone condannate