Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
EFFETTI DEL FALLIMENTO - Coggle Diagram
EFFETTI DEL FALLIMENTO
EFFETTI PER IL FALLITO
PATRIMONIALI
SPOSSESSAMENTO: perdita dell'amministrazione e disponibilità (ma non proprietà) dei beni [art. 42], che passano al curatore, il quale viene immesso nel possesso dei beni secondo una determinata procedura [artt. 84-88]: apposizione tempestiva dei sigilli sui beni, rimozione dei sigilli e redazione dell'inventario nel più breve termine possibile.
- Lo spossessamento colpisce tutti i beni e diritti esistenti nel patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento, tranne :arrow_upper_right:
ATTI DEL FALLITO
- La dichiarazione di fallimento non fa venire meno la capacità di agire del fallito, né gli fa perdere la proprietà sui beni oggetto dello spossessamento => tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono validi e lo vincolano
- Il giudice non può rilevare d'ufficio il difetto di capacità processuale del fallito nei giudizi da lui iniziati, o contro di lui, dopo la dichiarazione di fallimento (soltanto il curatore può eccepire). Il giudicato conseguito nel proceso contro il fallito in cui il curatore non è parte è inopponibile ai creditori della massa
- Nulla impedisce al fallito di iniziare una nuova attività d'impresa. Controverso è però se l'imprenditore possa essere dichiarato nuovamente fallito, l'opinione preferibile è quella che ritiene ammissibile un secondo fallimento in pendenza del primo.
- Inefficacia relativa degli atti posti in essere dal fallito nei confronti della massa dei creditori [art. 44] se hanno ad oggetto beni e diritti ricompresi nello spossessamento
- Inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito e i pagamenti da lui ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento (tutte le utilità conseguite sono apprese alla massa fallimentare [art. 44].
- Coordinamento con l'art. 42: acquisizione al fallimento dei beni sopravvenuti al netto delle passività. L'amministrazione fallimentare può decidere di acquisire al fallimento quanto acquistato dal fallito, ma non può disconoscerne i debiti.
LIMITI [art. 46]
- Beni e diritti di natura strettamente personale
- anche il contratto di locazione relativo all'abitazione del fallito
- Assegni a carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la propria attività, nei limiti fissati di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia
- I limiti sono fissati dal giudice delegato tenendo conto della condizione personale del fallito e della sua famiglia
- I frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i beni costituiti in fondo patrimoniale con i loro frutti
- La costituzione del fondo patrimoniale è soggetto a revocatoria come atto a titolo gratuito
- Le cose impignorabili per disposizione di legge (vestiti, strumenti di lavoro, ecc.)
- Il fallito proprietario della propria abitazione ha diritto di continuare ad abitarla fino alla vendita
- ALIMENTI [art. 46]: se privo di mezzi di sussistenza, può ottenere dal giudice la concessione di un sussidio a titolo di alimenti per sé e la famiglia
BENI SOPRAVVENUTI
- I beni sopravvenuti, a titolo oneroso o gratuito, durante il fallimento sono anch'essi spossessati
- Vanno dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione (per intero e in prededuzione)
- Il curatore fallimentare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può decidere di non acquistare i beni sopravvenuti se ritiene che il loro valore sia inferiore alle passività da soddisfare e ai costi per la loro conservazione
DERELIZIONE
- Il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, può rinunciare all'acquisizione all'attivo di un bene presente nel patrimonio del fallito al momento del fallimento, o rinunciare a liquidarlo dopo che è stato appreso alla massa fallimentare, e l'attività di liquidazione appare manifestamente antieconomica
- Il bene ritorna nella disponibilità del fallito e i creditori possono esercitarvi le azioni esecutive individuali
CAPACITA PROCESSUALE
Il fallito non può stare in giudizio nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. In suo luogo sta in giudizio il curatore.
- Il fallito può intervenire solo per questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge-
- L'apertura del fallimento interrompe i processi pendenti, che proseguiranno con la costituzione del curatore o la citazione del curatore ad opera della controparte [art. 43].
PERSONALI
LIMITAZIONI DELLE LIBERTA
Cessano automaticamente con la chiusura del fallimento
- Segreto epistolare
- Persona non fisica: la corrispondenza viene consegnata direttamente al curatore
- Persona fisica: il fallito ha l'obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza che riguarda i rapporti compresi nel fallimento
- Libertà di movimento - il fallito deve:
- comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio
- presentarsi agli organi della procedura ogni volta che viene chiamato per fornire informazioni o chiarimenti
INCAPACITA
- Incapacità civili:
- Non può essere amministratore, sindaco, revisore o liquidatore di società
- Non può essere iscritto nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti
- Non può svolgere la funzione di tutore, arbitro, notaio
- Disciplina ante reforma
- Le incapacità permanevano anche dopo la chiusura della procedura, fintanto che il nome rimaneva nel registro dei falliti
- Erano previste incapacità politiche (elettorato attivo e passivo, interdizione dai pubblici uffici)
PENALI - REATI FALLIMENTARI
Sono sanzioni penali per fatti compiuti prima del fallimento o anche successivamente, reati in quanto diretti a recare pregiudizio ai creditori
- Bancarotta fraudolenta (art. 216)
- Bancarotta semplice (art. 217)
Non configurano i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione omologato, del piano di risanamento conforme all'art. 67, co. 3, lett.d), di un accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento omologato, operazioni di finanziamento autorizzate dal tribunale in pendenza di una procedura di concordato preventivo
- Ricorso abusivo al credito (art. 218) - ossia ricorrere o continuare a ricorrere al credito dissimulando il proprio dissesto
- Per tutti questi reati è previsto come pena accessoria il divieto di esercitare un'impresa commerciale propria e di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa (10, 2, 3 A)
EFFETTI PER I CREDITORI
PREMESSA: TIPOLOGIE DI CREDITORI
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito [art. 52]
- Creditori concorsuali: sono i creditori del fallito a partire dalla data della dichiarazione di fallimento. Possono realizzare il loro credito soltanto attraverso la procedura fallimentare.
- Creditori concorrenti: i c. concorsuali acquistano il diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare solo in seguito all'accertamento giudiziale del proprio credito.
- Creditori privilegiati: a differenza dei c. chirografari, hanno un diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia, per il capitale, gli interessi e le spese, in quanto i propri crediti sono garantiti da pegno, ipoteca o privilegio.
Se non sono soddisfatti integralmente, per il residuo concorrono alla parti con i creditori chirografari nella ripartizione di ciò che resta dell'attivo fallimentare, mentre i c. chirografari partecipano soltanto alla ripartizione dellattivo fallimentare non gravato da vincoli, in proporzione del loro credito.
- Creditori della massa: i loro crediti sono soddisfatti in prededuzione, cioè prima dei creditori concorrenti, per intero. I crediti non contestati sono esonerati dal procedimento di accertamento dei crediti e se sono liquidi ed esigibili possono essere pagati via via che diventano esigibili, fuori dal procedimento di riparto.
- I crediti prededucibili sono quelli qualificati così dalla legge [art. 74] e quelli le cui obbligazioni sono sorte in occasione o in funzione delle procedure concorsuali (spese della procedura fallimentare, obbligazioni contratte dal curatore per l'amministrazione del fallimento e la continuazione dell'esercizio dell'impresa)
-
-
-
-