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FALLIMENTO 1 DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - Coggle Diagram
FALLIMENTO 1
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
PRESUPPOSTI
SOGGETTIVI
QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE
Limitazioni:
Liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori commerciali individuate da leggi speciali (imprese bancarie e assicurative, società di intermediazione mobiliare)
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza quando ne ricorrano i presupposti
Gli enti pubblici sono esonerati dal fallimento, sono soggetti alla liquidazione coatta amministrativa
Le start-up innovative, sono soggette solo alle procedure concorsuali delle crisi da sovraindebitamento (esclusi il fallimento e altre procedure concorsuali)
Regole specifiche per l'estensione del fallimento delle società a soci illimitatamente responsabili
OGGETTIVI
STATO DI INSOLVENZA
art. 5 L. fall.
-
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Situazione patologica e irreversibile che coinvolge l'intero patrimonio dell'imprenditore e non gli consente di soddisfare, a tempo debito e con mezzi normali, le obbligazioni assunte
Indici rivelatori
Inadempimento
Rapporto con l'insolvenza e differenza tra insolvenza e temporanea difficoltà
Altri indici: pagamenti con mezzi anormali (prestiti usurai, vendite sottocosto ecc.), fuga o latitanza dell'imprenditore, chiusura dei locali dell'impresa, trafugamento dell'attivo
SOGLIE DIMENSIONALI
Si tratta di limiti patrimoniali e reddituali ex
art. 1, co. 2, l. fall.
, che hanno sostituito (d.lgs. 169/2007) la definizione di piccolo imprenditore fissata dalla legge fallimentare
Non è soggetto a fallimento l'imprenditore che abbia congiuntamente i seguenti requisiti:
un
attivo patrimoniale
annuo
€ 300 mila <
nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività
ricavi lordi
annui
€ 200 mila <
debiti
(anche non scaduti)
€ 500 mila <
I valori possono essere aggiornati triennalmente dal Ministro della giustizia sulla base delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo
Se si supera anche uno solo dei tre limiti dimensionali, si è esposti a fallimento
Onere della prova a carico del debitore
INADEMPIMENTI SUPERIORI ALL'IMPORTO FISSATO DALLA LEGGE
Per aprire il fallimento: stato d'insolvenza + inadempimenti
Ante riforma 2006
: procedimento sommario a fronte di insolvenze di modesta entità, ma per prassi non era dichiarato il fallimento quando gli inadempimenti erano complessivamente di scarso valore
Riforma 2006
soppressione del rito sommario (ormai obsoleto)
30mila euro
il limite di debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria fallimentare, importo aggiornabile triennalmente dal Ministro della giustizia
il debitore resta comunque esposto alle azioni individuali dei creditori
IMPRENDITORE CESSATO E DEFUNTO
CESSATO
Per dichiarare il fallimento è necessario che non sia trascorso più di
un anno dalla cancellazione
dal registro delle imprese
Nel caso di
impresa individuale
e di
cancellazione d'ufficio degli imprenditori collettivi
, i creditori e il pm possono dimostrare che l'attività d'impresa è effettivamente cessata in un momento diverso dalla cancellazione (purché lo stato di insolvenza si sia manifestato entro un anno dalla cancellazione)
DEFUNTO
Può essere richiesto dall'
erede
purché l'eredità non sia sia stata accettata senza beneficio d'inventario e quindi si sia già confusa nel suo patrimonio
se la dichiarazione di fallimento è fatta su iniziativa di
altri soggetti legittimati
, la eventuale confusione col patrimonio dell'erede non si verifica (in modo che sui beni del defunto possano soddisfarsi solo i creditori del defunto, mentre sui beni dell'erede concorreranno sia i creditori personali sia i creditori dell'imprenditore defunto, in quanto con l'accettazione pura e semplice l'erede è diventato responsabile illimitatamente)
Morte sopravvenuta dopo la dichiarazione di fallimento
: la procedura prosegue nei confronti degli allievi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
In caso di
più eredi
. è necessario che venga designato un erede che rappresenti tutti nella procedura, scelto dagli eredi stessi o dal giudice delegato
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
(1) INIZIATIVA
art. 6 l. fall.
RICORSO DEI CREDITORI
Ipotesi più frequente nella pratica
Non è necessario che il credito vantato riguardi l'attività d'impresa, né che il ricorso provenga da più creditori
L'insufficienza delle prove dei presupposti del fallimento non portano al rigetto della domanda (processo speciale
a carattere inquisitorio
)
INIZIATIVA DEL DEBITORE
Il debitore può averne interesse per evitare una serie di azioni esecutive individuali in atto
L'iniziativa del debitore è
obbligatoria
e penalmente sanzionata (
bancarotta semplice
) quando l'inerzia provoca l'aggravamento del dissesto (art. 217, n. 4)
Documenti
da depositare presso la
cancelleria del tribunale
: le scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti (o dall'inizio dell'impresa), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'indicazione dei ricavi lordi, l'elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti, l'elenco di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso
ISTANZA DEL PM
Potere-dovere quando l'insolvenza risulti da fatti che configurano
reati fallimentari
(fuga o latitanza dell'imprenditore, trafugamento dell'attivo...), al fine di promuovere l'azione penale anche prima della dichiarazione del fallimento (la condanna però può essere pronunciata soltanto dopo)
La riforma del 2006 ha soppresso il potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento (principio di terzietà e imparzialità del giudice). Ha introdotto il potere dovere per il PM di chiedere il fallimento quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione di un giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile
Competenza
: tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Se c'è stato un trasferimento della sede nell'anno precedente alla domanda, questo non rileva. In caso di discordanza tra sede legale e sede effettiva, è competente il tribunale del luogo in cui l'impresa ha effettivamente sede.
Incompetenza del giudice adito
: la procedura viene immediatamente trasferita d'ufficio al tribunale competente e tutti gli atti precedentemente compiuti restano validi, anche la dichiarazione di fallimento (
translatio iudicii
)
Il tribunale dichiarato competente che abbia accettato la designazione può nominare il nuovo curatore e giudice delegato o promuovere d'ufficio il regolamento di competenza presso la Corte di Cassazione.
Giurisdizione
: se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato in Italia dove l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.
La dichiarazione di fallimento all'estero non preclude la dichiarazione di fallimento in Italia (salvo convenzioni internazionali o normativa UE).
La giurisdizione italiana permane anche dopo il trasferimento della sede all'estero dopo la presentazione della domanda di fallimento (
perpetuatio iurisdictionis
)
(2) ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE
EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
Vecchia disciplina (profili problematici): privilegio della speditezza nell'apertura della procedura, il tribunale decideva sulla domanda di fallimento in camera di consiglio con rito sommario (senza un ordinario giudizio di cognizione, con relative garanzie processuali del contraddittorio). Il tribunale non aveva l'obbligo di sentire il debitore di camera di consiglio. Dopo la dichiarazione il debitore poteva presentare opposizione davanti al medesimo tribunale, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, senza tuttavia la sospensione dell'esecuzione della entenza.
Corte Costituzionale 1970
: obbligo di sentire l'imprenditore durante l'istruttoria prefallimentare, nei limiti compatibili con la natura sommaria del procedimento e con le esigenze di celerità.
Riforma del 2006
: la nuova disciplina (
art. 15 l. fall.
) contempera la speditezza del rito con il rispetto del principio del contradditorio e del diritto alla prova.
RITO SPECIALE
Il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con uno speciale procedimento in camera di consiglio (semplicità di forme)
Può delegare lo svolgimento dell'istruttoria ad un
giudice relatore
, mentre la decisione finale deve essere assunta collegialmente
Debitore e creditori istanti devono essere sentiti in udienza
Il debitore è convocato d'ufficio tramite pec o tramite notifica a cura del ricorrente ex art. 15, co. 3 l. fall. con 15 gg. di preavviso
Le parti possono presentare memorie, depositare documenti e relazioni tecniche entro 7 gg. dall'udienza
Il PM interviene se ha assunto l'iniziativa
Poteri inquisitori del tribunale, ordina all'imprenditore di depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Importanti le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e tributaria investigativa.
Le parti possono nominare propri consulenti tecnici e proporre l'ammissione di ulteriori prove
Provvedimenti cautelari o conservativi
: adottabili su istanza di parte, per tutelare il patrimonio o l'impresa per la durata dell'istruttoria
es. sequestro giudiziario dell'azienda e nomina di un custode, divieto di compiere atti dispositivi
decadenza in caso di rigetto della domanda
conservazione o revoca in occasione della sentenza di accoglimento della domanda
data la lunghezza dei tempi di apertura del fallimento, c'è il rischio di perdere molte delle azioni revocatorie, in quanto il "periodo sospetto" per la determinazione degli atti revocabili si computa a ritroso dal giorno della dichiarazione di fallimento. Il presidente del tribunale tuttavia può abbreviare i termini della procedura quando ci siano particolari ragioni d'urgenza. In tal caso può anche disporre la comunicazione del ricorso al debitore con ogni mezzo idoneo, senza le formalità del procedimento di notifica
RIGETTO DELLA DOMANDA
Avviene con decreto motivato comunicato d'ufficio alle parti
Il creditore istante, il PM richiedente e il debitore possono proporre reclamo alla corte d'appello (30 gg.)
La corte d'appello procede in camera di consiglio, sente le parti. Se il ricorso è accolto, la dichiarazione di fallimento è rimessa d'ufficio al tribunale
SENTENZA DICHIARATIVA
Il fallimento è dichiarato con sentenza
La sentenza contiene anche alcuni provvedimenti necessari:
Nomina del giudice delegato e del curatore
Ordine al fallito di depositare il bilancio, scritture contabili e discali obbligatorie, elenco dei creditori
Fissazione dei termini relativi al rpocedimento di accertamento dello stato passivo
Conferma o revoca dei provvedimenti cautelari o conservativi
Efficacia: notificazione d'ufficio al debitore, comunicazione per estratto al PM, al curatore e al creditore richiedente il fallimento; pubblicazione nel registro delle imprese
Immediatamente esecutiva tra le parti dalla data del deposito in cancelleria
Gli effetti nei cfr. dei terzi si producono solo dalla data di iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (tutela dei terzi di buona fede che vengono in contatto con l'imprenditore fallito)
RECLAMO E REVOCA DEL FALLIMENTO
RECLAMO
Vecchia disciplina: l'opposizione andava presentata al medesimo tribunale, contro la sentenza che decideva sull'opposizione si poteva ricorrere in appello e in Cassazione
All'aumento delle garanzie nella fase dell'istruttoria prefallimentare, la
riforma del 2006
ha soppresso un grado del giudizio
Reclamo alla corte d'appello
:silhouettes: il fallito, qualsiasi interessato (anche interesse morale)
:timer_clock: depositare presso la corte d'appello il ricorso entro 30 gg. (dalla data di notificazione della sentenza per il fallito, dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese per tutti gli altri). Non può essere proposto reclamo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Procedimento speciale semplificato: l'impugnazione non sospende gli effetti della dichiarazione di fallimento, può essere disposta la temporanea sospensione della liquidazione dell'attivo, in caso di gravi motivi e sia richiesta da una parte o il curatore
Vizi del procedimento camerale, sussistenza dei presupposti del fallimento al momento della dichiarazione
Nel caso in cui i presupposti fossero accertati successivamente, la corte d'appello segnala l'insolvenza al PM perché chieda la dichiarazione di un nuovo fallimento
Principio inquisitorio: il fallimento può essere mantenuto fermo sulla base di nuovi elementi anteriori non emersi in sede di dichiarazione (neutralizzazione del rischio di perdere le azioni revocatorie). Il fallito può indicare a sua difesa fatti e prove non proposti nel giudizio di primo grado.
Contro la sentenza che decide il reclamo, ricorso per Cassazione entro 30 gg. dalla notificazione d'ufficio del provvedimento
REVOCA
La sentenza che accoglie il reclamo revoca il fallimento
Pubblicazione nel registro delle imprese
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari
L'ex fallito può solo rivolgersi al creditore istante per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (in caso di colpa nella richiesta della dichiarazione di fallimento)
A carico del creditore istante colpevole sono anche le spese di procedura e il compenso al curatore
le spese e compenso gravano sull'ex fallito in caso di comportamento colposo, altrimenti sono a carico dello stato