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Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma…
Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
I dispositivi sicuri
e le procedure utilizzate
per la generazione delle firme
devono presentare
requisiti di sicurezza
tali da garantire
chiave privata:
a) sia riservata
b) non possa essere derivata
e che la relativa firma
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c) possa essere
sufficientemente protetta
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1bis) i dispositivi
per la creazione
di una firma elettronica qualificata
o di un sigillo elettronico
soddisfano i requisiti
Allegato II Regolamento eIDAS
I dispositivi sicuri
e procedure comma 1
devono garantire
integrità dei doc informatici
a cui la firma si riferisce
.doc informatici devono essere presentati
al titolare di firma elettronica
prima dell'apposizione firma
chiaramente e senza ambiguità
e si deve richiedere
conferma della volontà
generare la firma
secondo regole tecniche art. 71
secondo periodo comma 2
non si applica
alle firme apposte
con procedura automatica.
La firma con procedura automatica
è valida
se apposta
previo consenso titolare
all’adozione procedura medesima
I dispositivi sicuri di firma
devono essere dotati
di certificazione di sicurezza
ai sensi schema nazionale
di cui comma 5
La conformità dei requisiti di sicurezza
dei dispositivi
per la creazione
di una firma elettronica qualificata
o di un sigillo elettronico
è accertato, in Italia
dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica
in base allo schema nazionale
per la valutazione e certificazione di sicurezza
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Attuazione schema nazionale
non deve determinare
nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato
relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali
anche riguardanti
altri sistemi e prodotti
afferenti
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La valutazione conformità sistema
e degli strumenti autenticazione
utilizzati dal titolare chiavi di firma
è effettuata
dall'Agid
in conformità
ad apposite Linee guida
da questa emanate
acquisito parere obbligatorio
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La conformità comma 5
è inoltre riconosciuta
se accertata
da un organismo
all'uopo designato
da un altro Stato membro
e notificato ai sensi
art.30, comma 2
Regolamento eIDAS
ove prevista da tale organismo
la valutazione conformità
è effettuata dall'Agid
in conformità alle linee guida
comma 5