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Art. 29. Qualificazione e accreditamento - Coggle Diagram
Art. 29. Qualificazione e accreditamento
I soggetti che intendono fornire
servizi fiduciari qualificati
o svolgere l’attività di gestore di PEC
o di gestore dell’identità digitale
di cui art. 64
presentano all’AgID
domanda di qualificazione
secondo modalità fissate dalle Linee guida
I soggetti che intendono svolgere
l’attività di conservatore
di doc informatici
presentano all’AgID
domanda di accreditamento
sempre seguendo
le Linee guida
Il richiedente deve trovarsi
nelle condizioni previste
art. 24 Regolamento eIDAS
deve avere natura giuridica
di società di capitali
e deve disporre
dei requisiti di onorabilità
tecnologici e organizzativi
nonché delle garanzie assicurative
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I predetti requisiti
sono individuati
nel rispetto disciplina UE
con decreto Pres CdM
sentita l’AgID
Il predetto decreto determina altresì
i criteri per la fissazione delle tariffe
dovute all’AgID
per lo svolgimento
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La domanda di qualificazione/accreditamento
si considera accolta
qualora non venga comunicato
all'interessato
il provvedimento di diniego
entro 90giorni
dalla data di presentazione della stessa
il termine comma 4 può essere sospeso
una sola volta
entro 30 giorni
dalla data presentazione domanda
esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti
che integrino o completino
la documentazione presentata
e che non siano già disponibili all'AgID
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A seguito accoglimento domanda
AgID dispone
l’iscrizione del richiedente
in un apposito elenco di fiducia pubblico
tenuto dal AgID stesso
e consultabile anche in via telematica
ai fini dell’applicazione
della disciplina in questione
Alle attività previste dal presente art
si fa fronte ambito delle risorse AgID
senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica