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Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata - Coggle Diagram
Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata
In aggiunta alle info previste
nel Regolamento eIDAS
nel certificato di firma elettronica qualificata
può essere inserito
il codice fiscale
Per i titolari residenti all’estero
cui non risulti attribuito
il codice fiscale
si può indicare il CF
rilasciato dall’autorità fiscale
del Paese di residenza
o, in mancanza
un analogo codice identificativo univoco
può contenere, over richiesto
dal titolare di firma elettronica
o dal terzo interessato
le seguenti INFORMAZIONI
se pertinenti e non eccedenti
rispetto allo scopo
per il quale il certificato è richiesto
a) le qualifiche specifiche
del titolare di firma elettronica
quali appartenenza ordini collegiali
qualifica di PU
iscrizione ad albi
possesso altre abilitazioni prof
nonché poteri di rappresentanza
b) i limiti d’uso del certificato
inclusi quelli derivanti
titolarità qualifiche
e dai poteri di rappresentanza
di cui alla lett a)
ai sensi art. 30, co.3
c) limiti del valore degli atti unilaterali
e dei contratti
per i quali il certificato può essere usato
ove applicabili
c-bis) uno pseudonimo
qualificato come tale
3-bis. Le informazioni comma 3
sono riconoscibili
da parte dei terzi
e chiaramente evidenziati
nel certificato
possono anche essere contenute
in un separato certificato elettr
e possono essere rese disponibili
anche in rete
Con le Linee guida sono definite
le modalità di attuazione
del presente comma
anche in riferimento alle PA
e agli ordini prof
Il titolare di firma elettronica
o il terzo interessato
se richiedente
comunicano tempestivamente
al certificatore
il modificarsi o venir meno
delle circostanze oggetto delle info
4-bis. Il certificatore ha l’obbligo
di conservare le info commi 3 e 4
per almeno 20 anni
decorrenti dalla scadenza
delc ertificato di firma