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Procedura per la violazione di un obbligo del diritto dell'unione:…
Procedura per la violazione di un obbligo del diritto dell'unione: AZIONE PER INFRAZIONE
Azione per infrazione
ha per OGGETTO (la condotta degli stati)
la VIOLAZIONE delle norme di diritto primario, derivato o atti di portata generale dell ue
L'ATTO può essere:
a) COMMISSIVO (adottato un atto in contrasto con il diritto Ue)
b) OMISSIVO (lo stato non ha adempiuto ai suoi obblighi, e non ha inserito una norma nell'ordinamento per mettere in atto il diritto dell'ue)
Lo Stato è considerato come un'ENTITà UNICA
(è atto dello Stato)
un atto delle sue entità territoriali (regioni italiane, cantoni svizzeri)
dei suoi organi
o di chiunque svolga un compito dell'autorità statale
L'art
258 TFUE prevede la procedura di infrazione avviata dalal commissione. Nella prassi "le azioni per infrazione" iniziate da uno Stato nei confronti di altri Stati sono rare perchè gli Stati preferiscono che sia la Commissione ad esporsi (in quanto ha il compito di vigilare affinché il diritto Ue venga rispettato)
259 TFUE quella iniziata da uno Stato
SE la Commissione ha notizia della violazione da parte di uno Stato,
si attiva per chidere info allo Stato
decide se avviare un'azione per infrazione o meno
NEL CASO, inizia la FASE PRECONTENZIOSA (o
amministrativa)
si avvia UN DIALOGO con lo stato, inteso a chiarire il perimetro dell'azione contestata;
L'ACCUSA DELLA COMMISSIONE deve essere portata a conoscenza dello stato, il quale puà difendersi (ciò che importa è arrivare alla CESSAZIONE DELLA VIOALZIONE)
LE DIFESE ACCETTATE spesso riguardano CAUSE DI FORZA > (terrorismo, disastri, calamità naturali); va invocata in un t ragionevole
segue FASE DEL PARERE MOTIVATO, la commissione stabilisce il termine entro cui lo Stato deve correggere l'inadempimento (l'obiettivo della Commissione è che lo Stato corregga l'inadempiemnto senza arrivare davanati alla Corte di giustizia)
SE LA VIOLAZIONE NON CESSA, si passa alla
FASE CONTENZIOSA (di fronte alla Corte di giustizia)
non è obbligata a rivolgersi alla corte
è costretta a definire dei casi + rilevanti
(per il resto cerca il dialogo con gli Stati x ottenere il rispetto delle norme)
Se fa un RICORSO DIRETTo alla Corte di giustzia,
essa dve decidere nel merito la controversia (se il ricorso sia fondato e lo Stato ha violato o meno il Trattato)
a) SE la commissione muove l'accusa vs lo stato (il quale non si difende adeguatamente) e la Corte è PERSUASA = dichiara che lo stato ha violato il Trattato
b) SE invece la corte NON è persuasa dalle argomentazioni della commissione e le difese dello stato sono apparse pertinenti = ALLORA RESPINGE IL RICORSO
c) può capitare che un ricorso sia accolto PARZIALMENTE (quando Commissione presenta molte accuse vs uno stato, e la corte ne accoglie solo alcune)
LA SENTENZA DELLA CORTE è VINCOLANTE
ma lascia allo Stato LIBERTà d'attuazione.
come procede si capisce dal TESTO della sentenza, es l'inadempimento è causato dalla non applicazione della direttiva (è ovvio che la riparazione consiste nell attuarla)
non esistono TERMINI specifici entro i quali lo stato deve adempiere
SE LO STATO NON DA ATTUAZIONE ALLA SENTENZA,
si avvia una 2 AZIONE PER INFRAZIONE (la commissione contesta il mancato rispetto della sentenza precedente)
(fase precotenziosa e contenziosa): la commissione può fare ricorso alla corte di giustizia e chiedere 2 cose:
1) valutare se lo stato ha violato l'art 160 1 comma "le sentenze della corte sono vincolanti, quindi lo stato ne deve dare attuazione"
2) condannare lo stato al pagamento di una
a) SANZIONE PECUNIARIA in forma FORFETTARIA (multa con ammontare predefinito di denaro). Le sanzioni possono cumularsi, la forfettaria (colpisce come conseguenza immediata) mentre la penalità di mora (ha funzione deterrente). Le pecuniarie (non sono obbligatorie)
b) o PENALITà DI MORA (somma legata al contesto e all evento; lo stato pagherà 1000 a settimana fino a quando non darà attuazione alla sentenza)
le multe pagate dagli stati confluiscono nel bilancio dell unione, finanziando iniziative d'interesse comune
nel decidere somme o multe, si tiene conto delle diverse capacità di pagamento degli stati e della gravità dell'inadempimento (EQUITà DEL DIRITTO, sanzioni non assolute ma relative e flessibili)
LA MULTA non ha valore di SODDISFAZIONE ma si somma all'obbligo di adempiere al diritto ue.
Lo Stato ha 2 OBBLIGHI: 1) estinguere l'inadempimento; 2) pagare la somma
LA SENTENZA DI DOPPIA CONDANNA si estingue quando lo Stato estingue l'inadempimento e paga la somma di denaro
Il Trattato di Lisbona ha introdotto una novità
Art 160 comma 3, "la commissione può indicare la somma della sanzione forfettaria adeguata alle circostanze"
L'INADEMPIMENTO è facile da riconoscere: la direttiva scade in una certa data, entro al quale lo stato deve comunicare gli estremi della riparazione dell'inadempimento alla Commissione
un azione per inadempimento dura circa 5 ANNI (tempo considerevole)
Caso di specie (Belgio).
Non aveva comunicato le modalità adottate per attuare la direttiva e la sentenza della corte su modello dell art 160.
Queste norme esercitano la funzione di DETERRENTE (scongiurare i comportamenti d'infrazione degli stati)
la mancataa attuazione della direttiva potrebbe porre lo stato su 2 fronti:
2) il SINGOLO, che vanterebbe vantaggi dalla direttiva non applicata, potrebbe fare ricorso al giudice nazionale x condannare lo stato al pagamento della somma di denaro
1) fronte istituzionale ue: commissione può avviare un'azione per infrazione che potrebbe concludersi con una multa
La procedura x infrazione NON è adottabile dai PRVATI; il SINGOLO può fare ricorso alla Commissione ma essa non ha nessun obbligo di dare seguito