Decreto Legislativo n.66/2017
Inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Capo 1:Principi generali

Art.1: Principi e Finalità:
1)concetto di inclusione scolastica,
-riguarda: alunni con differenti bisogni educativi e si realizza con strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo della potenzialità.
-si realizza: nell'organizzazione del curricolo e con progetto individuale condiviso (famiglia-scuola-altri sog).
-è: un impegno di tutte le componenti della comunità scolastica assicurare successo formativo.
2)promuovere partecipazione della famiglia e altre associazione per inclusione scolastica e sociale.

Art.2: Ambito di applicazione,
-solo alunni con disabilità certificata (L.104/92)
-inclusione scolastica è ottenuta con il PEI -->parte del Progetto individuale.

Capo 2: Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3: Prestazioni e competenze, stato/regioni/enti:
-Stato: provvede all'assegnazione di insegnanti di sostegno, distribuire organico Ata in base ad alunni disabili. contributo economico in base al numero dei bambini disabili.
-Enti locali: assicurano interventi di assistenza, servizi di trasporto, accessibilità e fruibilità delle scuole e dei sussidi didattici necessari all'inclusione.

Art. 4: Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica: -è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche,
-INVALSi definisce dei criteri per la valutazione della qualità dell'inclusione:
1.livello inclusività del PTOF: concretizzato nel Piano per inclusione scolastica
2.percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione fatti nella scuola

  1. livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nel PI
  2. iniziative per valorizzare competenza professionali
  3. utilizzo di strumenti e criteri condivisi per valutare risultati di apprendimento
  4. accessibilità e fruibilità delle risorse

Capo 3: Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5: Modifiche alla legge 104/92,
-domanda per accertamento disabilità in età evolutiva: è presentata all INPS che dà riscontro entro 30 g.
-modifica Art. 4/commissioni mediche: medico legale (presidente), due medici specialisti (pediatri/neuropsichiatri infantili/specializzazione specifica secondo salute sogg.)
-modifica art. 12: dopo l'accertamento viene redatto un Profilo di funzionamento
-->secondo modello bio-psico-sociale (ICF)
-->comprende: diagnosi funzionale + profilo dinamico-funzionale.
-->deriva da una valutazione multidisciplinare: medico specialista, neuropsichiatra infantile, terapista della riabilitazione, assistente sociale o rapp. dell'ente locale
-->è documento propedeutico alla definizione del Progetto Individuale e il PEI
-->definisce le competenze professionali e le misure di sostegno delle risorse strutturali per inclusione
-->redatto con la collaborazione dei genitori e un rappresentante dell'amministrazione scolastica.
--> è aggiornato al passaggio
-->i genitori o tutori: trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale e alla scuola per definire: profilo di funzionamento, progetto individuale, pei.
-il ministero definisce linee guida con criteri per la certificazione di disabilità e per redazione profilo di funzionamento.

Capo 4: Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 6: Progetto individuale:
-è redatto dal ente locale competente sulla base del profilo di funzionamento
-su richiesta e collaborazione dei genitori/tutori e la scuola
(come da L.328/200, Art.14)

Art. 7: Piano educativo individualizzato,
(da L.328/200, Art.14 e art. 12 L.104 modificato)
1-è elaborato e approvato dai docenti contitolari, dal consiglio di classe con partecipazione dei genitori ,figure professionali e con unità di valutazione multidisciplinare.
2-tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento.
3-individua strumenti, strategie e modalità per la realizzazione di un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione/socializzazione/comunicazione/interazione/orientamento e autonomie.
4-esplicità modalità didattiche e valutative in relazione alla programmazione individualizzata
5-indica modalità di coordinamento degli interventi e interazione con Progetto individuale
-è redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato ad ogni passaggio
-è soggetto a verifiche periodiche per accertare raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8: Piano per l'inclusione:
predisposto da ogni scuola (PTOF) definendo le modalità per l'utilizzo della risorse, superamento delle barriere architettoniche, interventi di miglioramento e qualità dell'inclusione scolastica

Art. 9: Gruppi per l'inclusione scolastica (modifica art.15/L.104)

GIT: gruppo inclusione territoriale (composto: dirigente tecnico o scolastico, tre dirigenti e due docenti per ogni ordine di scuola),
-riceve proposte de dai dirigenti per quantificazione delle risorse di sostegno didattico, verifica e richiede all'Usr.
-compiti di consultazione e programmazione delle attività e coordinamento di interventi (con associazioni, enti locali, aziende sanitarie).
-funzionamento, sede, durata definite dal M.I

GLI: gruppo di lavoro inclusione,
-composto da docenti curriculari, docenti di sostegno, (Ata), specialisti dell'azienda ospedaliera di riferimento.
-nominato e presieduto dal DS
-compito supportare il collegio docenti nella definizione del Piano per l'inclusione e il Pei
-collabora con istituzione pubbliche o private sul territorio
-scuole polo: individuate per azioni di supporto, ricerca, sperimentazione strumenti e metodologie dell'inclusione.

GLIR: preso ogni USR, compiti:
1-consuenza e proposta, continuità delle azioni sul territorio, orientamento e percorsi integrati s/t/l,
2-supporto ai gruppi territoriali di inclusione GIT
3-supporto alle reti di scuole per progettazione e realizzazione dei piani di formazione in servizio
4-presieduto dal dirigente del Usr, rappresentanti delle regioni, enti locali e associazioni più rappresentative disabilità
5-composizionre, articolazione e funzionamento sono definite dal Ministro dell'istruzione

Art. 10: Assegnazione delle risorse per sostegno didattico:
-dirigente scolastico sentito il GLI propone al GIT l'organico dei posti di sostegno--> GIT sulla base dei PI-PF-PEI-PI verifica le risorse di sostegno per ogni scuola e formula proposta a USR
-->USR assegna posti di sostegno nell'organico dell'autonomia
Art.11: sezioni per il sostegno didattico

Capo 5: Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e primaria.
Art. 12: corso di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico (60 crediti, 300h tir/12 crediti)
-programmato a livello nazionale

Capo 6 Ulteriori Disposizioni:
-Art. 13 formazione in servizio (docenti, ata, dirigenti) aspetti didattici, organizzativi , pedagogici e giuridici per inclusione scolastica. --Art. 14: Continuità del progetto educativo e didattico è certificata e garantita del Pei e dal PI. Possibile rinnovo contratto determinato , continuità durante anno scolastico garantita da art. 461 del testo unico 94.
-Art.15: Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica: analisi e studio tematiche dell'inclusione naz/internaz., monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica, proposte di accordi inter-istituzionali per progetti individuali di inclusione, sperimentazioni, pareri e atti normativi
-presieduto da M.I+ rappresentanti della associazioni disabilità, alcune istituzioni scolastiche
-Art. 16: Istruzione domiciliare:
per garantire diritto allo studio con impossibilità di frequenza scolastica per patologie certificate.
-Art. 18 Abrogazioni e coordinamenti
-Art. 19: Decorrenze e norme transitorie