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I Servizi Portuali a favore delle navi - Coggle Diagram
I Servizi Portuali a favore delle navi
Sono i
servizi tecnico nautici
(art. 14 legge di riforma portuale) volti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo
1. Pilotaggio
Responsabilità legale
: Pilota sale a bordo della nave assistendo il comandante:
suggerisce
le manovre da compiere
Il comandante mantiene il controllo ed è responsabile se non rispetta le istruzioni del pilota. Il pilota è responsabile per l'eventuale inesattezza dei suoi suggerimenti.
I piloti sono responsabili per i danni alle persone o alle cose fino ad un massimo di 1 mln di euro per evento (
limite di debito
).
Se è il comandante ad aver arrecato danni per non aver seguito il pilota la responsabilità ricade sull'armatore che potrà rifarsi sul comandante.
Nei porti dove c'è la necessità è possibile prevedere l'istituzione di una
corporazione dei piloti
che opera in
monopolio
.
Sul pilotaggio
vigila
l'AM e il MIT con un proprio DM su proposta dell'AM e sentita l'AdSP può rendere in alcuni porti o parti del porto, il pilotaggio obbligatorio. Le navi possono essere esentate dall'obbligo del pilotaggio.
Le
tariffe
del pilotaggio non sono libere. Il ministro del MIT, sentite le associazioni sindacali approva le tariffe di pilotaggio sulla base di criteri definiti dallo stesso ministero a seguito di un'istruttoria.
2. Rimorchio
(natura imprenditoriale)
a. Rimorchio trasporto
consegna dell'elemento rimorchiato all'impresa di rimorchio. Questo tipo di rimorchio si svolge fuori dal porto.
b. Rimorchio manovra
Non comporta la consegna nelle mani del rimorchiatore, la nave collabora alle operazioni di rimorchio.
avviene all'interno del porto, presenza di rimorchiatori che aiutano le navi a manovrare nelle acque portuali in condizioni di sicurezza.
Per i
danni
alla nave ne risponde il rimorchiatore.
Per i
danni
al rimorchiatore se la nave non ha eseguito le indicazioni del rimorchiatore risponde l'armatore.
Per i
danni
a terzi rispondono in solido l'impresa di rimorchio e l'armatore.
Un'impresa di rimorchio deve ottenere una
concessione
(autorizzazione) dall'AM che definisce il numero e le caratteristiche delle imprese di rimorchio.
Anche il servizio di rimorchio può essere reso obbligatorio come per il pilotaggio.
Le tariffe sono stabilite dall'AM su criteri generali definiti dal MIT.
3. Ormeggio
Servizio per fissare le navi alle banchine
. Gli ormeggiatori iscritti in un apposito registro. L'AM può definirne il numero e può decidere di raggruppare gli ormeggiatori in un unico gruppo. Molto spesso unico gruppo in
monopolio
(per sicurezza). Può essere reso obbligatorio tramite DM e le tariffe sono stabilite dall'AM.
4. Battellaggio
servizio di traghettamento mediante piccole imbarcazioni
. Servizio svolto dai barcaioli iscritti in un apposito registro. L'AM può raggruppare i barcaioli istituendo nel porto, un unico gruppo di barcaioli in monopolio per ragioni di sicurezza Può essere reso obbligatorio e le tariffe sono definite dall'AM.