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Art. 23-ter. Doc amministrativi informatici, Art. 23-quater. Riproduzioni…
Art. 23-ter. Doc amministrativi informatici
Gli atti formati dalle PA
con strumenti informatici
nonché i dati e i doc informatici
detenuti dalle stesse
costituiscono informazione primaria ed originale
da cui è possibile effettuare
su diversi o identici tipi di supporto
duplicazioni e copie
per gli usi consentiti dalla legge
1-bis. La copia su supporto informatico
di documenti formati dalle PA
in origine su supporto analogico
è prodotta
mediante processi e strumenti
che assicurano
che il doc informatico
abbia contenuto identico
a quello del doc analogico da cui è tratto
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Le copie su supporto informatico
di doc formati dalla PA
in origine su supporto analogico
ovvero da essa detenuti
hanno il medesimo valore giuridico
degli originali da cui sono tratte
se la loro conformità all’originale
è assicurata dal funzionario
a ciò delegato
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mediante utilizzo della firma digitale
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In materia di formazione e conservazione
di doc informatici delle PA
le Linee guida sono definite
anche sentito
il Mibact
5-bis. I doc del presente articolo
devono essere fruibili
indipendentemente dalla condizione di disabilità personale
applicando i criteri di accessibilità
definiti dai requsiti tecnici
di cui art.11 L. 4/2004
Per quanto non previsto dal presente art
si applicano gli artt. 21, 22 , 23 e 23-bis
Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche
All’art. 2712 codice civile
dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche»
è inserita la seguente:
«informatiche»