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Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici -…
Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
I duplicati informatici hanno
medesimo valore giuridico
del documento informatico
da cui sono tratti
se prodotti in conformità
alle reg tecniche art. 71
Le copie e gli estratti informatici
del doc informatico
hanno stessa efficacia probatoria
dell’originale da cui sono tratte
se la loro conformità all’originale
in tutti le sue componenti
è attestata da un PU
a ciò autorizzato
o se la conformità
non è espressamente disconosciuta
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