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Art. 6-bis. Indice naz dei domicili digitali delle imprese e dei…
Art. 6-bis. Indice naz dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
Al fine di favorire la presentazione di istanze
dichiarazioni e dati
nonché lo scambio di info e doc
tra i sogg di cui art 2, co 2
e le imprese e i professionisti
in modalità telematica
è istituito il pubblico elenco
denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti
presso il Min Sviluppo economico
L’Indice nazionale è realizzato
a partire dagli elenchi di indirizzi PEC
costituiti presso il registro delle imprese
e gli ordini o collegi professionali
I domicili digitali inseriti
in tale Indice
costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione
e notifica con i soggetti di cui art. 2, co. 2
2-bis. L’INI-PEC acquisisce
dagli ordini e dai collegi professionali
gli attributi qualificati
dell’identità digitale
ai fini quanto previsto dal decreto di cui art. 64, co. 2-sexies
Il Mise
al fine contenimento costi
e dell’utilizzo razionale delle risorse
sentita Agid
si avvale per la realizzazione
e gestione operativa dell’Indice naz
delle strutture informatiche
delle Camere di commercio
deputate alla gestione del registro imprese
e ne definisce con proprio decreto
da emanare entro 60 giorni
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Nel decreto comma 4
sono anche definite le modalità
e le forme
con cui gli ordini e i collegi professionali
comunicano all’Indice nazionale
tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza
e sono previsti
gli strumenti telematici
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Dall’attuazione delle disposizioni presente art
non devono derivare
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica