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Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale - Coggle Diagram
Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale
Le comunicazioni tramite i domicili digitali
sono effettuate agli indirizzi
inseriti negli elenchi
di cui artt 6-bis, 6-ter e 6-quater
o a quello eletto come domicilio speciale
per determinati atti o affari
Le comunicazioni elettroniche trasmesse
ad uno dei domicili digitali
di cui art 3-bis
producono
quanto al momento della spedizione
e del ricevimento
gli stessi effetti giur
delle comunicazioni a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno
ed equivalgono alla notificazione
per mezzo della posta
Le suddette comunicazioni
si intendono spedite dal mittente
se inviate al proprio gestore
e si intendono consegnate
se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario
salva la prova
che la mancata consegna
sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario
La data e l’ora di trasmissione e ricezione
del doc informatico
sono opponibili ai terzi
se apposte in conformità alle Linee guida
1-ter. L’elenco dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti
è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC)
L’elenco dei domicili digitali dei soggetti
di cui art. 2 co.2 lett. a) e b)
è l’Indice degli indirizzi della PA
e dei gestori di pub servizi
L’elenco dei domicili digitali
delle pers fisiche
e degli altri enti di dir privato
è l’Indice degli indirizzi delle pers fis e degli altri enti di dir privato
1-quater. I soggetti art. 2, co. 2
notificano direttamente presso i domicili digitali
i propri atti
compresi verbali relativi alle sanz amministrative
gli atti impositivi di accertamento e di riscossione
e le ingiunzioni
La conformità della copia informatica
del doc notificato all’originale
è attestata dal resp del procedimento