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I rapporti tra le istituzioni dell'Ue: il principio dell'…
I rapporti tra le istituzioni dell'Ue: il principio dell'equilibrio interistituzionale; La funzione legislativa; Il potere d'iniziativa; La procedura legislativa ordinaria; Le procedure legislative speciali
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La funzione legislativa
Il Trattato di Lisbona, introduce nel DIRITTO DELL'UNIONE la nozione di ATTO LEGISLATIVO
- ART 289 TFUE: dispone che gli atti adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi
- il Consiglio ue NON svolge funzioni legislative, e pertanto i suoi atti (anche se di estremo rilievo) sono giudicati come NON LEGISLATIVI)
- l'adozione di atti legislativi è espressamente esclusa nell'ambito della pol estera e di sicurezza comune ( a causa del metodo INTERGOVERNATIVO che la caratterizza), in questo ambito la Comissione non dispone del potere di iniziativa ma può solo appoggiare le proposte dell'arxaepcs, il quale deve pero consultare il parlamento eu.
- ai sensi dell'art 14 e 16 TUE: la funzione legislativa è esercitata CONGIUNTAMENTE dal Parlamento eu e dal Consiglio (esercizio può avvenire secondo la procedura legislativa ordinaria, in cui Parlamento eu e Consigio, operano sullo stesso piano, o secondo una serie di procedure legislative speciali, che prevedono decisioni da parte del Consiglio, con una partecipazione a vario titolo del Parlamento)
- in entrambe e procedure: IL POTERE D'INIZIATIVA SPETTA ALLA COMMISSIONE ed è prevista la consultazione obbligatoria del comitato economico e sociale, del comitato delle regioni o di entrambi
- nonostante siano prevoste diverse PASSERELLE per il passaggio dalla procedura speciale a quella ordinaria, le condizioni stabilite per l'attuazione delle varie clausole rendono difficile il ricorso ad esse
Il potere d'iniziativa
- spetta di regola alla COMMISSIONE ma il COERPER (che passa al vaglio tutte le proposte), finisce per influenzare notevolemente il suo potere d'iniziativa
- l'AFFERMARSI DEL CONSIGLIO EU (come sede di orientamento dell'ue): ha condizionato il potere d'iniziativa della Commissione
Inoltre, la presentazione di una proposta da parte della Commissione può essere la conseguenza di una richiesta:
- del consiglio
- del parlamento eu
- o di almeno 1 milione di cittadini
(la commissione non è obbligata a proporre queste richieste, ma dve motivare la sua decisione di non presentarle)
- Il Parlamento PUò' ATTUARE UNA MOZIONE DI CENSURA NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE
- in casi SPECIFICI previsti dai Trattati: GLI ATTI LEGISLATIVI possono essere adottati su iniziativa di a) un gruppo di Stati membri o b) del Parlamento eu c) su raccomandazione della BCE; d) su richiesta della corte di giustizia; e) o della BEI
Quando la Commissione attua una proprosta al Consiglio, quest'ultimo può emendarla all'unanimità
- finche il Consiglio NON HA DELIBERATO: la commissione può MODIFICARE la proposta in qualsiasi momento
- DI RECENTE, la corte di giustizia ha riconosciuto alla commissione, il potere di RITIRARE la propria proposta, con motivazione giustificata (sebbene non sia previsto nei trattati)
- un atto legislativo, adottato senza la RELATIVA PROPOSTA, lo renderebbe iLLEGITTIMO (per violazione delle forme sostanziali) e perciò dichiarato nullo dalla Corte di giustizia
Ogni proposta di atto legislativo,
da chiunque provenga
va trasmessa ai:
- Parlamenti nazionali
- e deve essere motivata sotto il rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità
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