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Art. 3bis (seconda parte) - Coggle Diagram
Art. 3bis (seconda parte)
4-bis. In assenza del domicilio digitale
e fino alla data fissata nel decreto co. 3bis
i soggetti art. 2 co. 2
possono predisporre le comunicazioni
ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale
come doc informatici sottoscritti
con firma digitale
o firma elettronica qualificata o avanzata
da conservare nei propri archivi
ed inviare agli stessi
per posta ordinaria
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4-ter. Le disposizioni comma 4-bis
soddisfano a tutti gli effetti di legge
gli obblighi di conservazione e esibizione dei doc
previsti dalla legislazione vigente
laddove la copia analogica inviata al cittadino
contenga una dicitura
che specifichi che il doc informatico
da cui la copia è tratta
è stato predisposto ed è disponibile
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4-quater. Le modalità di predisposizione
della copia analogica
soddisfano le condizioni
di cui art. 23 co.2bis
salvo i casi in cui il doc rappresenti
per propria natura
una certificazione rilasciata dall’amm
da utilizzarsi nei rapporti tra priv
4-quinquies. Il domicilio speciale art. 47 Cod Civile
può essere eletto
anche presso un domicilio digitale
diverso da quello comma 1-ter.
In tal caso
ferma validità ai fini comunicazioni elettroniche
aventi valore legale
colui che lo ha eletto
non può opporre eccezioni
relative alla forma e alla data
della spedizione
e del ricevimento delle comunicazioni
o notificazioni ivi indirizzate
Dall’attuazione delle disposizioni
del presente art.
non devono derivare
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pub