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definizioni (2a parte) - Coggle Diagram
definizioni (2a parte)
p) documento informatico:
doc elettronico che contiene
rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
p-bis) documento analogico:
rappresentazione non informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
s) firma digitale:
un particolare tipo di firma qualificata
basata su un sistema di chiavi crittografiche
una pubblica e una privata
correlate tra loro
che consente al titolare di firma elettronica
tramite la chiave privata
e a un soggetto terzo
tramite la chiave pubblica
1 more item...
u-bis) gestore di posta elettronica certificata:
soggetto che presta servizi di trasmissione
dei doc informatici
mediante la PEC
u-quater) identità digitale:
rappresentazione informatica della corrispondenza
tra un utente
e i suoi attributi identificativi
verificata attraverso insieme dei dati
raccolti e registrati in forma digitale
secondo modalità decr attuativo art. 64
v) originali non unici:
doc per i quali sia possibile
risalire al loro contenuto
attraverso altre scritture o doc
di cui sia obbligatoria la conservazione
anche se in possesso di terzi
v-bis) posta elettronica certificata:
sistema di comunicazione
in grado di attestare l’invio
e l’avvenuta consegna
di un messaggio di posta elettronica
e di fornire ricevute
opponibili ai terzi
aa) titolare di firma elettronica:
pers fisica cui è attribuita
la firma elettronica
e che ha accesso ai dispositivi
per la sua creazione
nonché alle applicazioni
per la sua apposizione della firma elettronica
cc) titolare del dato:
uno dei soggetti
di cui art. 2 co. 2
che ha originariamente formato
per uso proprio
o commissionato ad altro soggetto
il doc che rappresenta il dato
o che ne ha la disponibilità
dd) interoperabilità:
caratteristica di un sistema informativo
le cui interfacce sono pubbliche e aperte
di interagire in maniera automatica
con altri sistemi informativi
per lo scambio di info
e l'erogazione di servizi
ee) cooperazione applicativa:
la parte del Sistema Pubblico di Connettività
finalizzata all’interazione
tra i sistemi informatici
dei sog partecipanti
per garantire integrazione dei metadati
delle info, dei processi
e proc amministrativi
ff) Linee guida:
le regole tecniche e di indirizzo
adottate secondo proc art. 71
1-bis. Ai fini del presente Codice
valgono le definizioni
art. 3 Regolamento eIDAS
1-ter. Ove la legge consente
l'utilizzo della PEC
è ammesso anche utilizzo
di altro servizio elettronico
di recapito certificato qualificato
ai sensi Regolamento eIDAS