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Art. 130
Procedimento in 1° grado in relazione alle operazioni elettorali…
Art. 130
Procedimento in 1° grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, prov, reg e Parlamento UE
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- Il presidente, con decreto
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c) ordina le notifiche
autorizzando, ove necessario
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- Entro 10 giorni dall'ultima notificazione co. 3
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- L'amministrazione resistente e i controinteressati
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- La sent è pubblicata entro il giorno successivo
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