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Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici -…
Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei
documenti informatici
1-bis. Il doc informatico soddisfa
il requisito della forma scritta
e ha efficacia prevista
art. 2702 C.C.
quando vi è apposta una firma digitale
altro tipo di firma elettronica qualificata
o una firma elettronica avanzata
o comunque, è formato
previa identificazione informatica
1 more item...
In tutti gli altri casi
l’idoneità del doc informatico
a soddisfare il requisito della forma scritta
e il suo valore probatorio
sono liberamente valutabili in giudizio
in relazione alle caratteristiche di
sicurezza, integrità
e immodificabilità.
La data e l’ora
di formazione del doc informatico
sono opponibili ai terzi
se apposte in conformità
alle Linee guida
1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica
qualificata o digitale
si presume riconducibile
al titolare di firma elettronica
salvo che questi
dia prova contraria
1-quater. Restano ferme le disposizioni
concernenti il deposito degli atti
e dei documenti
in via telematica
secondo la normativa
anche regolamentare
in materia di proc telematico
Le regole tecniche per la formazione
per la trasmissione
la conservazione, la copia
la duplicazione, la riproduzione
e la validazione dei doc informatici
nonché quelle in materia di generazione
apposizione e verifica
di qualsiasi tipo di firma elettronica
sono stabilite con le Linee guida
Con le medesime regole tecniche
sono definite le misure tecniche
organizzative e gestionali
volte a garantire l’integrità
la disponibilità e la riservatezza
delle info contenute nel doc informatico
Restano ferme disposizioni di legge
in materia di protezione dei dati personali
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione
di doc previsti dalla legislazione vigente
si intendono soddisfatti
a tutti gli effetti di legge
a mezzo di doc informatici
se le procedure utilizzate
sono conformi alle reg tecniche