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A) consumazione - Coggle Diagram
A) consumazione
il reato può dirsi consumato
quando nella fattispecie concreta
sussistano tutti gli elementi costitutivi
individuati dalla legge
è la realizzazione integrale del fatto
come tipizzato
dalla norma incriminatrice
le conseguenze della consumazione
di qualsivoglia reato
sono fissate espressamente
dalla legge
la quale prevede
per ciascuna figura criminosa
la rispettiva sanzione
la giurisprudenza
con riferimento ai reati di usura
e di corruzione
ha elaborato la categoria
dei reati a doppio schema
doppio schema alternativo
se all'accettazione della promessa
non segua la ricezione del denaro
il momento consumativo
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segua la dazione di quanto promesso
con conseguente aggravamento
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il codice penale non fornisce
alcuna definizione
ma può essere desunta
a contrario art. 56 c.p.
che disciplina il delitto tentato
la fattispecie criminosa si consuma
quando azione tipizzata dalla norma incriminatrice
di parte speciale
si sia compiuta
ovvero evento si sia verificato
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