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B) il delitto tentato - Coggle Diagram
B) il delitto tentato
presupposti
idoneità atti posti in essere
dal sog agente
a cagionare
il delitto voluto
univocità degli stessi
mancata realizzazione evento
per cause che prescindano
dalla volontà del sog agente
elemento soggettivo del dolo
cogitationis poenam nemo patitur
ideazione di un proposito criminoso
di per sè sola
non assume rilevanza penale
occorre verificare cosa accade
quando a tale ideazione
segua il compimento di una o più attività
finalizzate integrazione di un reato
senza che lo stesso si realizzi
art. 56 co.1 c.p.
"Chi compie atti idonei
diretti in modo non equivoco
a commettere un delitto
risponde di delitto tentato
se l'azione non si compie
o l'evento non si verifica"
il combinato disposto
di tale norma
con quelle di parte speciale
individua
una fattispecie autonoma di reato
il delitto tentato
esso differisce
da quello consumato
in ragione del fatto che
"l'azione non si compie
o l'evento non si verifica"
per espressa previsione normativa
possono essere oggetto di tentativo
solamente i delitti
restando escluse le contravvenzioni
autonomia delitto tentato
emerge anche
sotto il profilo sanzionatorio
è prevista
una specifica cornice edittale
art. 56 co.2 c.p.
"il colpevole di delitto tentato
è punito
con la reclusione
non inferiore a 12 anni
se la pena stabilita
è l'ergastolo
e negli altri casi
con la pena stabilita
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