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Art. 23. Copie analogiche di doc informatici - Coggle Diagram
Art. 23. Copie analogiche di doc informatici
Le copie su supporto analogico di doc informatico
anche sottoscritto
con firma elettronica avanzata
qualificata o digitale
hanno stessa efficacia probatoria
dell'originale da cui sono tratte
se la loro conformità all’originale
in tutte le sue componenti
è attestata da un PU a ciò autorizzato
Le copie e gli estratti su supporto analogico
del doc informatico
conformi vigenti reg tecniche
hanno stessa efficacia probatoria
dell’originale
se la loro conformità
non è espressamente disconosciuta
Resta fermo, ove previsto
obbligo di conservazione
1 more item...
2-bis. Sulle copie analogiche di doc informatici
può essere apposto a stampa
un contrassegno
tramite il quale
è possibile accedere al doc informatico
ovvero verificare
la corrispondenza allo stesso
della copia analogica
Il contrassegno apposto
sostituisce a tutti gli effetti di legge
la sottoscrizione autografa del PU
e non può essere richiesta
la produzione di altra copia analogica
con sottoscrizione autografa
del medesimo doc informatico
I soggetti che procedono
all’apposizione del contrassegno
rendono disponibili gratuitamente
sul proprio sito Internet istituzionale
idonee soluzioni
per la verifica contrassegno medesimo