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Art. 116 Rito in materia di accesso ai documenti amm - Coggle Diagram
Art. 116
Rito in materia di accesso ai documenti amm
Contro le determinazioni
e contro il silenzio sulle istanze di accesso
ai doc amm
nonché per la tutela dir accesso civico
connessa all'inadempimento obb trasparenza
il ricorso è proposto entro 30gg
dalla conoscenza della determinazione impugnata
o dalla formazione del silenzio
mediante notificazione all’amm
e ad almeno un controinteressato
Si applica l’art. 49
Il termine per proposizione ricorsi incidentali
o motivi aggiunti
è di 30 giorni
In pendenza di un giudizio
cui la richiesta accesso è connessa
il ricorso comma 1
può essere proposto
con istanza depositata
presso la segreteria della sezione
cui è assegnato il ricorso principale
previa notificazione all'amm
e agli eventuali controinteressati
L'istanza è decisa con ordinanza
separatamente dal giud principale
ovvero con la sent che definisce il giudizio.
L'amm può essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente
a ciò autorizzato
Il giudice decide
con sent in forma semplificata
sussistendone i presupposti
ordina l’esibizione
e, ove previsto
la pubblicazione dei documenti richiesti
entro un termine non superiore
a 30 giorni
di norma
dettando, ove occorra
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Le disposizioni presente art
si applicano anche
ai giud di impugnazione