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Art. 105 Rimessione al primo giudice - Coggle Diagram
Art. 105 Rimessione al primo giudice
Il CdS rimette la causa al giudice di 1°grado
soltanto se è mancato il contraddittorio
oppure è stato leso
il dir di difesa di una delle parti
ovvero dichiara la nullità della sentenza
o riforma la sentenza o l'ordinanza
che ha declinato la giurisdizione
o ha pronunciato sulla competenza
o ha dichiarato l'estinzione
1 more item...
Nei giudizi di appello
contro i provvedimenti del TAR
che hanno declinato la giurisdizione
o la competenza
si segue il procedimento in camera di consiglio
Le parti devono riassumere il processo
con ricorso notificato
nel termine perentorio di 90gg
dalla notificazione
o, se anteriore
dalla comunicazione della sent/ordinanza