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Art. 95 Parti del giudizio di impugnazione - Coggle Diagram
Art. 95 Parti del giudizio di impugnazione
L'impugnazione della sent pronunciata
in causa inscindibile
o in cause tra loro dipendenti
è notificata
nelle cause inscindibili
a tutte le parti in causa
e, negli altri casi
alle parti
che hanno interesse a contraddire
L'impugnazione deve essere notificata
a pena di inammissibilità
nei termini art. 92
ad almeno una delle parti interessate
a contraddire
Se la sentenza non è stata impugnata
nei confronti tutte parti comma 1
il giud ordina integrazione del contraddittorio
fissando il termine
entro cui notificazione deve essere eseguita
nonchè successiva udienza di trattazione
L'impugnazione è dichiarata improcedibile
se nessuna delle parti
provvede all'integrazione del contraddittorio
nel termine fissato dal giudice
Il Consiglio di Stato
se riconosce che l'impugnazione è
manifestamente irricevibile
inammissibile, improcedibile
o infondata
può non ordinare
l'integrazione del contraddittorio
quando l'impugnazione di altre parti
è preclusa o esclusa
Ai giudizi di impugnazione
non si applica art. 23, co. 1