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Art. 93 Luogo di notificazione dell'impugnazione - Coggle Diagram
Art. 93
Luogo di notificazione dell'impugnazione
L'impugnazione deve essere notificata
nella residenza dichiarata
o nel domicilio eletto dalla parte
nell'atto di notificazione della sent
o, in difetto
presso il difensore
o nella residenza dichiarata
o nel domicilio eletto per il giudizio
e risultante dalla sent
Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo
perchè il domiciliatario si è trasferito
senza notificare una formale comunicazione
alle altre parti
la parte che intende proporre l'impugnazione
può presentare
al Pres del TAR
o al Pres CdS
secondo giudice adito con l'impugnazione
un'istanza
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