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Art. 87 Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio - Coggle…
Art. 87 Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
Le udienze sono pubbliche a pena di nullità
salvo comma 2
Oltre agli altri casi espressamente previsti
si trattano in camera di consiglio
a) i giudizi cautelari
e quelli relativi all’esecuzione
delle misure cautelari collegiali
b) il giudizio in materia di silenzio
c) il giudizio in materia di accesso
ai doc amministrativi
d) i giudizi di ottemperanza
e) i giudizi in opposizione ai decreti
che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità
del giudizio
Nei giudizi comma 2
esclusa lett a)
tutti i termini processuali sono dimezzati
rispetto a quelli del processo ordinario
tranne quelli
per la notificazione del ricorso introduttivo
del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti
La camera di consiglio è
fissata d’ufficio
alla prima udienza utile
successiva al 30° giorno decorrente
dalla scadenza del termine
di costituzione delle parti intimate
Nella camera di consiglio sono sentiti
i difensori che ne fanno richiesta
La trattazione in pubblica udienza
non costituisce
motivo di nullità della decisione